F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 1/C Riunione del 10 Luglio 1997 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI AVVERSO IL PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO DEL CALCIATORE INGHILLERI ALESSANDRO IN MERITO ALLA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 31.12.1999 INFLITTAGLI DAL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO REGIONALE SARDEGNA IN RELAZIONE ALLA GARA AZZURRA/MONTE MIXI DEL 16.3.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 39 del 2.5.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 1/C Riunione del 10 Luglio 1997 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI AVVERSO IL PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO DEL CALCIATORE INGHILLERI ALESSANDRO IN MERITO ALLA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 31.12.1999 INFLITTAGLI DAL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO REGIONALE SARDEGNA IN RELAZIONE ALLA GARA AZZURRA/MONTE MIXI DEL 16.3.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 39 del 2.5.1997) Con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 12 del 20 marco 1997 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sardegna infliggeva al calciatore Inghilleri Alessandro la squalifica fino al 31 dicembre 1999 per avere dapprima ingiuriato e poi colpito con una forte testata sulla nuca il Direttore di gara, reiterando successivamente il comportamento ingiurioso. A seguito di reclamo proposto dal calciatore, la Commissione Disciplinare riduceva la squalifica a due mesi con decorrenza dal 20 marzo 1997. La decisione è stata appellata dal Presidente della L.N.D., il quale chiede il ripristino del provvedimento assunto dal Giudice Sportivo. Ritiene il Collegio che il gravame non meriti accoglimento, in quanto la Commissione Disciplinare ha fatto buon governo delle risultanze desumibili dagli atti ufficiali, giungendo a conclusione dubitativa circa l'intenzionalità dell' Inghilleri di colpire l'arbitro. Questi, infatti, ha potuto solo desumere dall'intensità del dolore subito la volontarietà del comportamento violento da parte dell'Inghilleri, che si trovava alle sue spalle; peraltro non va dimenticato che l'arbitro era stato accerchiato e spintonato da altri calciatori e fu colpito alla nuca, come si legge nel referto, mentre indietreggiava divincolandosi. Siffatta dinamica rende dubbia la volontarietà dell'impatto tra la fronte del calciatore e la nuca del Direttore di gara; anzi, la circostanza, pure riferita dall'arbitro, che egli giratosi dopo ricevuto il colpo abbia notato che I'Inghilleri si toccava la fronte sembra confermare la casualità dello scontro, trattandosi proprio del gesto istintivo e naturale che si compie quando si avverte una fortuita sensazione di dolore al capo. In conclusione, nel dubbio sulla volontarietà dell'atto di violenza, la decisione impugnata deve trovare conferma. Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it