F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 2 Aprile 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. SANTADI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 31.1.1999 INFLITTA AL CALCIATORE SORU MANUELE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sardegna del Settore per I’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 27 del 19.2.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 2 Aprile 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA POL. SANTADI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO
AL 31.1.1999 INFLITTA AL CALCIATORE SORU MANUELE (Delibera del Giudice Sportivo
di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sardegna del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica
- Com. Uff. n. 27 del 19.2.1998)
La Polisportiva Santadi ha proposto rituale appello avverso la delibera del Giudice Sportivo di 2°
Grado presso il Comitato Regionale Sardegna del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica,
pubblicata nel C.U. n. 27 del 19 febbraio 1998, con la quale, in parziale accoglimento del proprio
reclamo, veniva ridotta la squalifica fino al 30.6.1999, irrogata dal Giudice Sportivo al calciatore
Soru Manuele, fissandola al 31.1.1999.
La società ricorrente, pur non contestando gli addebiti nei confronti del Soru, chiede un'ulteriore
riduzione della squalifica.
Ritiene questa Commissione che la gravità del fatto, così come risultante dal referto arbitrale,
secondo il quale il Soru, al termine della gara, mentre a centrocampo si accendeva una rissa,
accorreva dalla panchina e colpiva l'arbitro con un violento schiaffo alla guancia sinistra
provocandogli dolore, e, nonostante venisse trattenuto dai compagni, tentava, ripetutamente, senza
riuscirvi, di colpirlo ancora, non consenta assolutamente l'accoglimento dell'appello, ritenendosi fin
troppo benevola sia la sanzione irrogata dal primo Giudice, che la riduzione concessa dal Giudice di
2° Grado.
II ricorso pertanto deve essere respinto con conseguente incameramento della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla Pol. Santadi di
Santadi (Cagliari) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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