F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 19 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. TRESNURAGHES AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUNIOR/TRESNURAGHES DEL 15.2.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna Com. Uff. n. 33 del 19.3.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 19 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. TRESNURAGHES AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUNIOR/TRESNURAGHES DEL 15.2.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna Com. Uff. n. 33 del 19.3.1998) L'U.S. Junior, con atto del 2 marzo 1998, proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna avverso il risultato della gara Junior/Tresnuraghes, disputata il 15.2.1998 per il Campionato di 2a Categoria, Girone "C", conclusasi con il punteggio di 3 - 1 per la squadra ospite. Rilevava I'U.S. Junior che, alla predetta gara, aveva partecipato, nella compagine della S.S. Tresnuraghes, il calciatore Atzori Antonello in posizione irregolare, in quanto colpito da squalifica per una giornata di gara, come riportato dal Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Sardegna n. 29 del 19 febbraio 1998. La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 19 marzo 1998, accoglieva il ricorso e, ai sensi dall'art. 7, comma quinto, del Codice di Giustizia Sportiva, irrogava alla S.S. Tresnuraghes la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 -2. Nelle premesse della decisione, rileva la Commissione Disciplinare di non avere preso in esame le controdeduzioni formulate dalla S.S. Tresnuraghes, in quanto le stesse non erano pervenute nei termini di cui all'art. 23, comma ottavo, del Codice di Giustizia Sportiva, e che, comunque, la predetta società non aveva dato la prova della data in cui aveva ricevuto copia del reclamo proposto dell'U.S. Junior. Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede la S.S. Tresnuraghes. L'appellante, in via preliminare, eccepisce la violazione del principio del contraddittorio disciplinato dall'art., 27, quinto comma, ult. per., del Codice di Giustizia Sportiva. L'appello sul punto si rivela fondato. La motivazione con la quale la Commissione Disciplinare ha dichiarato precluso l'esame delle controdeduzioni formulate dalla S.S. Tresnuraghes si rivela erronea. Ed invero, la normativa che disciplina il procedimento relativo alla contestazione della regolarità di una gara non stabilisce un termine entro il quale le controdeduzioni debbono pervenire all'organo giudicante, né richiede che la società controinteressata debba, nel formulare le controdeduzioni, allegare la prova della data in cui ha ricevuto copia del reclamo, ma solo di avere inviato dette controdeduzioni anche alla controparte. Rilevato, pertanto, da quanto precede che la dichiarazione di inammissibilità delle controdeduzioni formulate dalla S.S. Tresnuraghes si rileva illegittima e vizia il procedimento di primo grado, la C.A.F. deve annullare la decisione e rimettere la questione alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna per un nuovo esame. La tassa di reclamo va restituita all'appellante. Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalla S.S. Tresnuraghes di Tresnuraghes (Oristano) annulla, ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera per insussistenza della inammissibilità, dichiarata dalla Commissione Disciplinare, delle controdeduzioni della S.S. Tresnuraghes dell'11.3.1998, con rinvio degli atti alla Commissione medesima, per un nuovo esame del merito. Ordina restituirsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it