F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 19 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. ONIFERESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 30.6.2001 INFLITTA AL CALCIATORE ARGIOLAS FABRIZIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n..42 del 21.5.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 19 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA POL. ONIFERESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA
FINO AL 30.6.2001 INFLITTA AL CALCIATORE ARGIOLAS FABRIZIO (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n..42 del 21.5.1998)
La Polisportiva Oniferese ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Sardegna, di cui al C.U. n. 42 del 21 maggio 1998, che a seguito di
reclamo della società confermava, tra l'altro, la sanzione della squalifica fino à1 30.6.2001 inflitta
dal Giudice Sportivo presso detto Comitato al calciatore Argiolas Fabrizio perché in occasione della
gara Bolotanese/Oniferese, del 29.3.1998, "profferiva nei confronti dell'arbritro frasi gravemente
minacciose e nel contempo colpiva 1ò stesso con un violento calcio ad una gamba provocandogli
una vistosa ed estesa escoriazione".
Deduce in questa sede la ricorrente che i fatti sono stati completamente travisati dal Direttore di
gara, tanto da rendere inattendibile là ricostruzione da questi fattane.
Ribadisce che, nel finale di gara, in occasione dell'assegnazione alla squadra avversaria di una
punizione a due nella propria area di rigore, l'arbitro venne fatto oggetto solo di vivaci proteste dà
parte dei propri calciatori "ma senza violenza fisica nei suoi confronti", escludendo quindi qualsiasi
responsabilità del calciatore Argiolas Fabrizio per quanto a lui ingiustamente addebitato. Rinnova
quindi .la richiesta di annullamento della squalifica inflitta al calciatore o, in subordine, "un
cospicuo sconto di pena".
L'appello va respinto.
Osserva il Collegio che l'arbitro,. sentito a chiarimento dalla Commissione Disciplinare nella seduta
del 16.5.1998, ha ribadito con assoluta certezza di essere stato colpito con "una violenta pedata",
tale da causargli "una escoriazione lunga circa dieci centimetri con forte dolore", "dal calciatore n.
10 dell'Oniferese, Argiolas Fabrizio".
Non possono sussistere dubbi, quindi, sulla responsabilità di quest'ultimo in ordine al grave atto di
violenza fisica posto in essere ai danni del Direttore di gara; e, per quanto concerne la sanzione
inflittagli, la stessa appare adeguata.
Va, pertanto, confermata la decisione della Commissione Disciplinare impugnata dalla Polisportiva
Oniferese e disposto l'incameramento della relativa tassa.
Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come in .epigrafe proposto dalla Pol. Oniferese di
Oniferi (Nuoro) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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