F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 24 Luglio 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C.D. FOLGORE AWERSO DECISIONI MERITO GARA SACRO CUORE MILAZZO/FOLGORE DEL 27.10.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 18/Disc. del 13.2.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 24 Luglio 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C.D. FOLGORE AWERSO DECISIONI MERITO GARA SACRO CUORE MILAZZO/FOLGORE DEL 27.10.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 18/Disc. del 13.2.1997) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 23 del 20.11.1996, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia; rilevato dagli atti ufficiali della gara Sacro Cuore Milazzo/Folgore, disputatasi il 27.10.1996 nell'ambito del Campionato di 1a Categoria, che I'A.C.D. Folgore, nell'operare le sostituzioni consentite, impiegava, nei tre minuti finali della gara stessa, un solo calciatore nato dall'1.1.1976 in poi, anziché i due previsti come minimo dalla vigente normativa, le infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dall'art. 7 C.G.S.. Su reclamo dell'A.C.D. Folgore, la Commissione Disciplinare (delibera di cui al C.U. n.18/Disc. del 13 febbraio 1997) confermava la decisione del Giudice Sportivo, in quanto dagli atti ufficiali e dall'esame personale dell'arbitro, non emergeva provata la tesi difensiva, che cioè il Direttore di gara, nel trascrivere le sostituzioni operate, fosse incorso in errore materiale, non indicando che uno dei due sostituti rientrava nei limiti di età sopra richiamati. Avverso tale decisione di appellava a questa Commissione la A.C.D. Folgore, ribadendo la propria versione dei fatti. La C.A.F., con Ordinanza pronunciata nella seduta del 3.4.1997 (C.U. n. 26/C del 4.4.1997), investiva l'Ufficio Indagini dei necessari accertamenti, sospendendo il giudizio in corso. Acquisita la relazione di tale Ufficio, ritiene la Commissione che l'appello sia fondato. Deve invero ritenersi accertato che l'A.C.D. Folgore abbia impiegato per tutta la durata della gara due calciatori nati dopo il 1975 e che l'arbitro abbia erroneamente annotato la sostituzione del calciatore Massimo Trinchera (G. '67) come quella del calciatore Marco Alberto (G. '77); con la conseguenza che il calciatore Salvatore Lupo (cl. '79) subentrato in effetti al primo e non al secondo dei sopra indicati, aveva lasciato inalterato il numero minimo di tesserati nati dall'1.1.1976 in poi, come richiesto dal Regolamento di Settore. In accoglimento dell'appello, deve dunque annullarsi la decisione impugnata, ripristinando il risultato acquisito sul campo, ovvero Sacro Cuore 2 Folgore 3. La relativa tassa deve essere restituita. Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.C.D. Folgore di Milazzo (Messina), annulla le delibare del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare, ripristinando il risultato di 2 - 3 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
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