F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 8 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. MONTELEPRE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTELEPRE/BORGATA TERRENOVE DEL 12.10.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso . il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 23 del 6.11.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 8 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. MONTELEPRE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTELEPRE/BORGATA TERRENOVE DEL 12.10.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso . il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 23 del 6.11.1997) Avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia (C.U. n.23 del 6 novembre 1997) - che le applicava il disposto dall'art. 7 C.G.S. in relazione alla gara Montelepre/Borgata Terrenove, disputata il 12.10.1997 nell'ambito.del Campionato di 1e Categoria, I'U.S. Montelepre, previa richiesta degli atti ufficiali, proponeva appello a questa C.A.F. II gravame deve essere dichiarato inammissibile. L'U.S. Montelepre, infatti, si è avvalsa della facoltà di richiedere copia degli atti ufficiali, senza rispettare le disposizioni dèll'art.23 comma 8 C.G.S., cioi9 inviando la richiesta per raccomandata, anziché per telegramma. La ragione per cui quest'ultimo mezzo di comunicazione è previsto; si rintraccia nell'esigenza di celerità e speditezza che 8 connaturata 'ai procedimenti disciplinari dell'ordinamento calcistico. Esigenza che, nel caso in esame, è stata apertamente trascurata, dal momento che la richiesta è pervenuta alla Segreteria della C.A.F. ben dopo cinque giorni la spedizione. La prima conseguenza dell'errato strumento con il quale gli atti sono stati richiesti 8 la decadenza della parte a riceverli, perché testualmente il citato art.23 collega il diritto del richiedente all'osservanza delle formalità previste; la seconda, e più .grave, è che il gravame infine presentato deve ritenersi tardivo, essendo stato inviato ben oltre il termine ordinario (qui necessariamente vigente), stabilito dell'art. 27 comma 2 lett. a) C.G.S. (data della spedizione: 5.12.1997, ben oltre i sette glomi dalla pubblicazione del C.U.). Ad abundantiam, deve comunque rilevarsi la manifesta infondatezza del contenuto del gravame, essendovi in atti la prova che la controparte aveva a suo tempo regolarmente adempiuto all'onere di comunicare il proprio reclamo avverso la regolarità della gara all'attuale appellante. Alla dichiarata inammissibilità dell'appello segue l'incameramento della relativa tassa. Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S, per tardività, l'appello come sopra proposto dell'U.S. Montelepre di Montelepre (Palermo) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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