F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 19/C Riunione del 19 Febbraio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’ACCADEMIA SPORTIVA BIANCAVILLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO MOTTA CALCIO/ACCADEMIA SPORTIVA BIANCAVILLA DEL 12.10.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 31 del 9.1.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 19/C Riunione del 19 Febbraio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'ACCADEMIA SPORTIVA BIANCAVILLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO MOTTA CALCIO/ACCADEMIA SPORTIVA BIANCAVILLA DEL 12.10.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 31 del 9.1.1998) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia ha respinto il reclamo proposto dall'A.S. Biancavilla avverso il risultato della gara Atletico Motta/Biancavilla del Campionato siculo di 1a Categoria, disputata il 12 ottobre 1997, perché ha ritenuto regolare, contrariamente a quanto assunto dalla reclamante, la posizione dei calciatori Caruso Massimo, Santagata Antonino e del guardalinee Giangreco Antonino. Avverso tale decisione, pubblicata sul Com. Uff. n. 31 del 9 gennaio 1998, l'Accademia Sportiva Biancavilla ha inoltrato reclamo a questa C.A.F., segnalando ancora la posizione irregolare del solo guardalinee Giangreco Antonino, il cui tesseramento è divenuto efficace successivamente alla disputa della gara suddetta. La società Atletico Motta Calcio ha controdedotto sostenendo che la posizione del guardalinee era, invece, regolare perché la partecipazione alla gara era successiva alla data di nomina di dirigente collaboratore avvenuta con verbale del Consiglio Direttivo in data 8 settembre 1997. II reclamo merita accoglimento. Nulla quaestio sulla possibilità delle variazioni del tesseramento dei dirigenti e collaboratori successivamente all'atto di iscrizione della società al campionato di appartenenza, tuttavia esse devono essere comunicate alla competente Lega o Comitato entro venti giorni dal loro verificarsi, e, agli effetti federali, dette variazioni hanno efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione da parte di tali organi, così come stabilito dell'art. 3 comma 3 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. Nel caso in esame la società reclamante ha offerto la prova della nomina del Giangreco a "Dirigente Collaboratore" con la produzione di copia del verbale dell'8 settembre 1997, ma non quella della trasmissione al Comitato competente, né della data nella quale a questo è pervenuta. A seguito delle suesposte considerazioni, la decisione impugnata va annullata ed alla società convenuta deve essere inflitto il provvedimento disciplinare della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2. La tassa versata va incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'Accademia Sportiva Biancavilla di Biancavilla (Agrigento), annulla l'impugnata delibera, infliggendo all'Atletico Motta Calcio la punizione sportiva di perdita per 0 - 2 della suindicata gara. Ordina la restituzione della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it