F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 16/C Riunione del 29 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. CASTELLAMMARE CALCIO 94 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELLAMMARE CALCIO 94/CINISI DEL 5.11.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 29 del 18.12.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 16/C Riunione del 29 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. CASTELLAMMARE CALCIO 94 AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA CASTELLAMMARE CALCIO 94/CINISI DEL 5.11.1997 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 29 del 18.12.1997)
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 29 del 17 dicembre 1997, la Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Sicilia, in accoglimento del reclamo proposto dalla Pol. Cinisi, assegnava alla
medesima la vittoria della gara Castellammare Calcio/Cinisi, disputata il 5.11.1997 per il
Campionato provinciale Juniores, avendo accertato che vi aveva preso parte il calciatore Federico
Dai, il quale, espulso dall'arbitro della gara Terrasini/Castellammare, svoltasi il 29.10.1997, non vi
aveva titolo in forza dell'automatismo della squalifica (poi determinata in due giornate), a seguito
appunto dell'espulsione.
Avverso tale decisione ricorreva a questa C.A.F. la società Castellamare Calcio 94, sostenendo che
il Dai non era stato espulso nella gara suddetta, per cui aveva pieno titolo per partecipare a quella
successiva.
L'appello è fondato.
E' vero che, nel rapporto di gara, l'arbitro ha incluso, fra i giocatori espulsi, anche il Dai, però lo ha
indicato (così come nel pro-memoria consegnato a fine gara alle due società) con il n.13, mentre
costui rivestiva il n.11. Appare evidente che il Direttore di gara è incorso in un errore materiale di
trascrizione non del numero (due volte riportato) ma del nome; e che, nella circostanza, l'espulso
fosse il calciatore Caleca (che aveva il n.13 e che; in effetti, la società di appartenenza non ha
utilizzato nella gara successiva, adeguandosi al principio dell'automatismo della squalifica e,
implicitamente, confermando che il vero espulso era il Caleca e non il Dai).
Ne consegue che, in accoglimento del gravame, la delibera impugnata deve essere annullata; va
ripristinato il risultato acquisito sul campo e cioè Castellammare 3 - Cinisi 0.
E' consequenziale la restituzione della tassa reclamo.
Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dell'U.S.
Castellammare Calcio 94 di Castellammare del Golfo (Trapani), annulla l'impugnata delibera,
ripristinando, altresì, il risultato di 3 - 0 acquisito in campo nella suindicata gara. Ordina la
restituzione della relativa tassa.
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