F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 8 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA P.G.S. DON BOSCO ARDOR SALES AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DON BOSCO ARDOR SALES/ATLETICO CENTURIPE DEL 9.11.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 26 del 27.11.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 8 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA P.G.S. DON BOSCO ARDOR SALES AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DON BOSCO ARDOR SALES/ATLETICO CENTURIPE DEL 9.11.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 26 del 27.11.1997) La Società P.G.S. Don Bosco Ardor Sales ha investito questo Collegio per chiedere l'annullamento della delibera con la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato. Regionale Sicilia le aveva. inflitto la punizione sportiva della perdita con il punteggio di 0 - 2 della gara disputata il 9.11.1997 con I'A.S. Atletico Centuripe per la posizione irregolare del calciatore Priolo Giacomo. L'appellante protesta la sua buona fede nell'avere schierato quel tesserato, in quanto l'atleta non era stato espulso nella gara precedente (sicchè non ricorreva il caso di squalifica automatica) e il suo nominativo non figurava tra quelli dei calciatori squalificati, oggetto di pubblicazione sul servizio Televideo RAl Regionale in apposita rubrica predisposta a cura del Comitato Regionale Sicilia della L.N.D.. L'appello non può trovare accoglimento, ostandovi il preciso dettato regolamentare. II provvedimento di squalifica per una giornata di gara del calciatore Priolo Giacomo è apparso sul Com. Uff. n. 23 pubblicato e affisso all'Albo del Comitato Regionale il glomo 6 novembre 1997, sicchè la sanzione doveva essere scontata nella successiva gara ufficiale, che era appunto quella da disputare con I'A.S. Atletico Centuripe. Come è noto, fatta eccezione per i casi in cui 8 prevista la diretta comunicazione all'interessato, la pubblicazione della punizione sul comunicato ufficiale affisso nell'apposito albo comporta la presunzione assoluta di conoscenza da parte dei soggetti interessati, secondo quanto dispongono gli articoli 13 nn. 1 e 2 N.O.I.F. e 5 n. 5 C.G.S.. Si tratta di presunzione che non ammette prova contraria, sicchè anche l'eventuale omissione del nominativo del calciatore squalificato nel servizio predisposto per il. Televideo Regionale non può valere a modificare il preciso dettato regolamentare, risolvendosi in un mero atto di cortesia che non può rivestire carattere di ufficialità. La decisione della Commissione Disciplinare merita pertanto conferma, mentre dal rigetto dell'appello consegue l'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla P.G.S. Don Bosco Ardor Sales di Catania e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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