F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 12 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.P. STRASATTI 1971 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA STRASATTI 1971/CASTELLAMMARE CALCIO 94 DEL 14.12.1997 E LE SANZIONI DELLA PENALIZZIAZIONE DI N. 3 PUNTI IN CLASSIFICA E LA SQUALIFICA DEL CAMPO FINO AL 31.3.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 35 del 29.1.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 12 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.P. STRASATTI 1971 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA STRASATTI 1971/CASTELLAMMARE CALCIO 94 DEL 14.12.1997 E LE SANZIONI DELLA PENALIZZIAZIONE DI N. 3 PUNTI IN CLASSIFICA E LA SQUALIFICA DEL CAMPO FINO AL 31.3.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 35 del 29.1.1998) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 35 del 29 gennaio 1998, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti dichiarava inammissibile il reclamo proposto dalla A.P. Strasatti 1971 avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo in merito alla gara del Campionato di 1a Categoria Strasatti 1971/Castellammare Calcio 94 del 14.12.1997 (e cioè conferma del risultato acquisito sul campo, penalizzazione di tre punti, squalifica del campo fino al 31.3.1998), in quanto sottoscritto dal Presidente della società reclamante, il quale risultava inibito sino al 15.2.1998. Si appella ora a questa Commissione I'A.P. Strasatti 1971, che, facendo Ieva sul testo della decisione concernente il proprio presidente (inibito "ad assolvere incarichi o mansioni inerenti a gare ufficiali"), ne sostiene la legittimazione a rappresentarla dinanzi agli Organi disciplinari. La tesi è infondata. La motivazione della punizione inflitta al Presidente dalla società appellante fa evidente, ed unico possibile alla stregua del disposto del successivo comma 3, riferimento all'art. 9 comma 1 lett. e) C.G.S. e, quindi, inibisce costui "a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale", secondo la compiuta e testuale disposizione normativa citata. La formula riassuntiva - e in quanto tale non del tutto corretta - utilizzata dal Giudice Sportivo non incide sulla portata del provvedimento, che in effetti inibiva al dirigente punito la rappresentanza esterna della società (mentre è evidente che non sarebbe venuta meno la legittimazione ad impugnare il provvedimento che lo riguardava personalmente). L'appello va rigettato, con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.P. Strasatti 1971 di Strasatti di Marsala (Trapani) e dispone l'incameramento della tassa versata
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