F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 5 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA A.C. POL. LUIGI MANGANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LUIGI MANGANO/AQUILA CINISI DEL 15.3.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 48 del 30.4.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 5 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA A.C. POL. LUIGI MANGANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
LUIGI MANGANO/AQUILA CINISI DEL 15.3.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 48 del 30.4.1998)
L'A.S. Aquila Cinisi proponeva reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia in
ordine alla gara Luigi Mangano/Aquila Cinisi, disputata per il Campionato di 2a Categoria il
15.3.1998.
La reclamante chiedeva che le venisse assegnata la vittoria nella predetta gara o, in subordine, la
ripetizione dell'incontro per.. irregolarità verificatesi nella procedura di identificazione dei calciatori
e nella compilazione e presentazione della distinta di gara da parte dell'arbitro.
II reclamo veniva respinto dal Giudice Sportivo con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale
n. 44 del 2 aprile 1998.
La competente Commissione Disciplinare, adita dalla A.S. Aquila Cinisi, invece, accertava dopo
l'esame degli atti di gara, acquisito un supplemento di referto dal Direttore di gara e sentito anche il
Commissario di campo, una carenza in materia di identificazione di calciatori da parte del Direttore
di gara sulla base dei seguenti elementi:
a) la presenza di una duplicità di elenchi l'uno diverso dall'altro;
b) l'avere ammesso a partecipare alla gara un calciatore che sembrerebbe essere stato identificato
prima della gara come recante il n. 15 sulla maglia sociale e, all'atto dell'entrata in campo, con
maglia rivoltata e senza numero, senza che l'arbitro ne abbia chiesto motivazione e senza procedere
alla nuova identificazione con conseguente notifica al capitano della squadra avversaria;
c) variazione dell'elenco effettuata solo a fine gara.
La Commissione Disciplinare rilevando che è diritto delle parti di conoscere, controllare ed
obiettare in ordine alla partecipazione di calciatori alla gara e che tale controllo diventa difficoltoso,
se non impossibile a gara conclusa, nel che ha ravvisato una violazione delle norme di cui all'att. 61,
commi 2 e 3, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., disponeva la ripetizione della gara,
con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 30 aprile 1998.
Propone appello avverso detta decisione l'A.C. Polisportiva Luigi Mangano, deducendo che tutti i
calciatori utilizzati nella gara in contestazione avevano titolo a parteciparvi e che non vi era stata
alcuna utilizzazione dolosa di calciatori in posizione irregolare.
L'appello deve essere respinto e deve confermarsi la decisione appellata.
La questione non si pone nei termini prospettati dall'appellante dell'accertamento dell'utilizzazione
di giocatori in posizione irregolare. Ben diverse sarebbero state le conclusioni della Commissione
Disciplinare. Vi è stata, invece, nella fattispecie, la violazione delle procedure di identificazione dei
calciatori prima della gara e nel corso di questa di tal che non è stato possibile appurare l'identità del
calciatore che ha partecipato alla gara con la maglietta numero 0 (zero).
Risulta, infatti, che, nella distinta di gara originaria, al n. 15 era annotato il calciatore Giacalone
Giuseppe, mentre al 42' del secondo tempo, il calciatore Inglisa è stato sostituito da tale Giacalone
Giuseppe con la predetta maglietta n. 0, che sembrerebbe essere persona diversa da quella
identificata con il n. 15.
Vi è stata, quindi, la impossibilità di esercitare il preventivo controllo sulla legittimità di
partecipazione alla gara di detto calciatore.
Si rivela corretta, in conclusione, la disposizione della Commissione Disciplinare di far ripetere la
gara.
Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'A.C. Pol. Luigi
Mangano di Palermo e dispone l'incameramento della tassa versata.
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