F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 24 Luglio 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S.V. NATURNO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 500.000, INFLITTA IN RELAZIONE ALLA GARA NATZ/NATURNO DELL’1.6.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Atto Adige – Com. Uff. n. 60 del 12.6.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 24 Luglio 1997 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA S.S.V. NATURNO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L.
500.000, INFLITTA IN RELAZIONE ALLA GARA NATZ/NATURNO DELL'1.6.1997 (Delibera
della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Atto Adige - Com. Uff. n.
60 del 12.6.1997)
La Società S.S.V. Naturno ha proposto a questa Commissione Federale appello avverso la decisione
della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino-Alto Adige della Lega
Nazionale Dilettanti (Coni. Uff. n. 60 del 12 giugno 1997), con la quale si conferma alla S.S.V.
Naturno una ammenda per comportamento antisportivo tenuto nelle fasi immediatamente precedenti
la gara Naz/Naturno dell'1.6.1997, inflittale dal Giudice Sportivo presso il suddetto Comitato.
II ricorso è inammissibile.
La disciplina dettata dall'ari. 35, n. 41d, C.G.S., in materia di ammissibilità di reclami a questa
C.A.F., per quanto attiene alla disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale
Dilettanti, reca un elenco tassativo dei casi in cui è ammesso reclamo di seconda istanza alla
Commissione d'Appello Federale. Queste indicazioni tassative non includono la fattispecie in
oggetto.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., l'appello
come innanzi proposto dalla S.S.V Naturno di Naturno (Bolzano) ed ordina incamerarsi la relativa
tassa.
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