F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 24 Luglio 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. CONDINESE .AWERSO DECISIONI MERITO GARA CONDINESE/BOLZANO 96 DEL 4.5.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato, Regionale Trentino Alto Adige – Com. Uff. n. 62 del 26.6.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 2/C Riunione del 24 Luglio 1997 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA S.S. CONDINESE .AWERSO DECISIONI MERITO GARA
CONDINESE/BOLZANO 96 DEL 4.5.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato, Regionale Trentino Alto Adige - Com. Uff. n. 62 del 26.6.1997)
La S.S. Condinese ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale TrentinoAlto Adige, di cui al Com. Uff. n. 62 del 26
giugno 1997, con la quale veniva respinto il suo reclamo contro le decisioni adottate dal Giudice
Sportivo plesso il detto Comitato, di' cui al Com. Uff. n. 54 del 15.5.1997, in meato alla regolarità
della gara Condinese/Bolzano del 4.5.1997.
Riferisce l'appellante che il primo giudice, in parziale accoglimento del gravame interposto da essa
società - che aveva chiesto la punizione, a carico del F.C. Bolzano, della perdita della gara in
questione per 0 - 2, motivandola per la irregolare compilazione e sottoscrizione della distinta
giocatori di detta società da parte del Sig. Murano Cosimo, Dirigente Accompagnatore ufficiale,
che, in quanto colpito da provvedimento di inibizione temporanea ' non ancora completamente
scontata, non éra abilitato a rappresentare il F.C. Bolzano sanzionava il F.C. Bolzano con una
ammenda ed inibiva ulteriormente il Murano, confermando, peraltro, il risultato di 1 - 1 conseguito
in campo.
'appellante chiede ora la riforma della decisione impugnata ed in particolare, asserendo che i fatti
per i quali si è proceduto abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara, ritiene
che nella specie debba trovare applicazione il disposto di cui all'att. 7 comma 4/b del Codice di
Giustizia Sportiva con le conseguenze ivi previste in ordine al risultato della gara (punizione
sportiva di perdita della gara).
Le argomentazioni dell'appellante sono senza dubbio corrette ed accettabili per quanto concerne la
sussistenza delle irregolarità a carico del Dirigente Accompagnatore ufficiale, Sig. Cosimo Murano,
della società F.C. Bolzano e della stessa F.C. Bolzano.
Non sono, invece, da condividersi le osservazioni attraverso le quali si pretende di ottenere la
punizione sportiva della perdita della gara a carico del F.C. Bolzano.
Non c'è dubbio che la distinta dei giocatori presentata al Direttore di gara sia stata firmata da un
soggetto non abilitato a rappresentare la società F.C. Bolzano perché colpito da precedente
provvedimento disciplinare di inibizione temporanea, non ancora completamente scontata. Ma,
come correttamente ha osservato la Commissione Disciplinare, l'irregolarità della sottoscrizione
della distinta giocatori di fatto non incide (ne aveva la possibilità di incidere) sulla regolarità della
gara.
Si tratta, invero, di un addebito meramente formale che pur attenendo ad un documento essenziale
ai fini per i quali il documento è previsto ed imposto, tuttavia non si pone in alcun rapporto causale
con il corretto e regolare svolgimento della gara.
In altri termini, non si ritiene che nel caso di specie sussistano le condizioni specifiche e rigorose
alle quali è subordinata l'applicazione della sanzione di cui all'att. 7 n. 1 C.G.S., proprio per
mancanza di idoneità del fatto ad influire decisamente sul regolare svolgimento della gara.
In relazione a quanto precede la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto della S.S.
Condinese di Condino (Trento) ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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