F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 17/C Riunione del 5 Febbraio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL SIG. ARIANI MAURO AVVERSO LA SOUALIFICA FINO AL 13.12.1998 INFLITTA AL FIGLIO MINORE FABRIZIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 24 del 9.1.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 17/C Riunione del 5 Febbraio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL SIG. ARIANI MAURO AVVERSO LA SOUALIFICA FINO AL 13.12.1998 INFLITTA AL FIGLIO MINORE FABRIZIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 24 del 9.1.1998) Con atto spedito il 15.1.1998 il Sig. Mauro Ariani, genitore esercente la patria potestà sul figlio minore Fabrizio Ariani, tesserato con l'U.S. Marina di Massa ha proposto appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, di cui al Com. Uff. n. 24 del 9 gennaio 1998, che, confermando la precedente decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 17 del 13.11.1997), ribadiva la squalifica di Ariani Fabrizio fino al 13.12.1998, inflittagli per comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro della gara del Campionato Juniores Marina di Carrara/Marina di Massa dell'8.11.1997. I motivi del reclamo vertono non già sulla contestazione del fatto, che viene sostanzialmente ammesso, ma sulla volontarietà del gesto offensivo (secondo l'accusa il calciatore a fine gara aveva stretto la mano dell'arbitro per il saluto dopo aver sporcato la mano stessa con lo sputo); sostiene infatti l'appellante essersi trattato "solamente di un gesto maleducato" da parte del calciatore, per cui chiede che, tenuto conto anche della giovane età nonché dei buoni precedenti dell'Ariani, si addivenga ad una riduzione della sanzione. L'appello deve essere respinto. Già la Commissione Disciplinare, valutando soprattutto le precisazioni fornite dal Direttore di gara con il supplemento di referto, confermative ed illustrative del rapporto di gara, ha escluso che il gesto possa essere stato istintivo e non intenzionale. Del resto le censure sul punto sono appena accennate e non sono idonee a scalfire la convincente motivazione della delibera impugnata. Per quanto concerne l'entità della sanzione la stessa appare congrua ove si tenga conto della gravità dell'offesa anche per il modo subdolo con il quale l'offesa stessa è stata arrecata. Anche sul tal punto, dunque, l'appello non può essere accolto. In relazione a tutto quanto precede, la Commissione d'Appello Federale respinge l'appello come innanzi proposto dal Sig. Ariani Mauro ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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