F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 18/C Riunione del 12 Febbraio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. MONTELUPO 1930 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES SIGNA/MONTELUPO 1930 DEL 20.12.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. ci. 25 del 1 S.1.1998).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 18/C Riunione del 12 Febbraio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. MONTELUPO 1930 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES SIGNA/MONTELUPO 1930 DEL 20.12.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. ci. 25 del 1 S.1.1998). L'A.C. Montelupo 1930 ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisone della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana; di cui al Com. Uff. n. 25 del 15 gennaio 1998, con la quale, in accoglimento del reclamo della S.S. Signa, in applicazione dall'art. 7 comma 5 C.G.S., aveva emesso a carico dell'appellante, in relazione alla partecipazione alla gara Signa/Montelupo del 20.12.1997 del calciatore Batani Andrea in posizione irregolare, in quanto squalificato per una gara, i seguenti provvedimenti: 1) perdita della gara Signa/Montelupo del 20.12.1997 con il punteggio di 0 -2; 2) squalifica del calciatore Batani Andrea per un'ulteriore giornata di gara; 3) inibizione all'accompagnatore ufficiale Ouagli Fabio fino al 15.2.1998. L'appello è fondato e va pertanto accolto integralmente. Dalla documentazione in atti risulta, infatti, in termini di certezza che: a) nel corso della gara del 13.12.1997 fra l'A.C. Montelupo ed il Vaiano Calcio il calciatore Batani Andrea fu espulso per somma di ammonizioni; b) che esso Batani non partecipò all'incontro ufficiale di campionato disputato il 17.12.1997 fra l'A.C. Montelupo e I'Affrico. Ciò premesso è di tutta evidenza che la partecipazione del calciatore alla gara del 20.12.1997 contro I'A.S. Signo 1930 era del tutto regolare, anche se la decisione ufficiale della squalifica è stata pubblicata in data 18.12.1997 e cioè il giorno successivo alla data in cui è stato disputato l'incontro del 17.12.1997. E' infatti sancito in termini inequivoci, non suscettibili d'interpretazione diversa (v. art. 36 n. 2 C.G.S.), che il calciatore espulso durante l'incontro è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo, per cui, nella consapevolezza della sussistenza della sanzione, la mancata partecipazione alla gara successiva implica l'esecuzione del provvedimento disciplinare. Cosa che è avvenuta nel caso di specie. Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dell'A.C. Montelupo 1930 di Montelupo Fiorentino (Firenze), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 2 - 2 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
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