F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 18/C Riunione del 12 Febbraio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. S. MINIATO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA “GIOVANISSIMI” POGGIBONSESE/S. MINIATO DELL’1.11.1997 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 19 del 17.12.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 18/C Riunione del 12 Febbraio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. S. MINIATO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA "GIOVANISSIMI" POGGIBONSESE/S. MINIATO DELL'1.11.1997 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 19 del 17.12.1997) La gara Poggibonsese/San Miniato - valida per il Campionato Giovanissimi, organizzato dal Comitato Provinciale di Siena del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - in calendario per le ore 9.40 dell'1.11 .1997, non venne disputata perché, come dava atto l'arbitro nel suo rapporto, il G.S. San Miniato non si età presentato entro il tempo massimo d'attesa. Con delibera pubblicata neI C.U. n. 14 dell'11 novembre 1997, il Giudice Sportivo disponeva che la gara venisse recuperata in altra data "per mancata conferma del cambiamento d'orario". Previo richiamo degli atti da parte del Presidente del Comitato Regionale, ai sensi dall'art. 35 comma 5 C.G.S:, il Giudice Sportivo di 2° Grado - con decisione pubblicata nel C.U. n. 19 del 17 dicembre 1997 - applicava al G.S. San Miniato le sanzioni inerenti alla rinuncia a gare, ritenendo che l'orario delle 9.40 fosse fissato e pubblicato nel C.U. n. 11 del 21.10.1997 e nessuno spostamento al pomeriggio fosse mai stato disposto, per cui la mancata presentazione della squadra da parte di detta società, non giustificata da cause di forza maggiore, appariva in tal modo censurabile. Avverso tale delibera si appellava a questa Commissione il G.S. San Miniato, facendo rilevare che la fissazione dell'ora d'inizio al mattino, anziché, come di consueto, al pomeriggio, era avvenuta ad insaputa dell'appellante e contravvenendo alle modalità fissate dallo stesso Comitato Provinciale. Per cui chiedeva che, in riforma dell'impugnata delibera, fosse disposta la disputa della gara in questione. L'att. 35 comma 5 C.G.S. prevede la facoltà, per il Presidente del Comitato Regionale (sia della Lega Nazionale Dilettanti, sia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica) che non condivida la legittimità; la congruità o comunque la regolarità di un provvedimento adottato dal Giudice Sportivo, di richiamare ed esaminare gli atti relativi; ove detto esame li convinca del vizio del provvedimento nei termini di cui sopra, il Presidente dichiara la nullità del procedimento di primo grado ed investe - osservando tutte le formalità previste dal C.G.S. (tranne, ovviamente quella attinente al versamento di una tassa) - la Commissione Disciplinare o il Giudice Sportivo di 2° Grado di un nuovo procedimento di primo grado. E' evidente che la legittimità di questo procedimento dipende dalla rigorosa osservanza delle formalità previste dalla norma citata a garanzia delle parti interessate ma, ancor prima, della ritualità di una procedura di annullamento che deve sicuramente considerarsi eccezionale, travolgendo un giudicato formale. Orbene, nel caso in esame non è provato che il procedimento sia stato preceduto dall'osservanza dall'art. 35 comma 5, in quanto dagli atti non emerge né l'avvenuta formale dichiarazione di nullità del primo giudizio da parte del Presidente Regionale, né l'adempimento degli oneri previsti e che concernono indubbiamente l'informativa delle parti interessate. Ciò che risulta dalla sola delibera impugnata è che il Presidente richiamò gli atti e li trasmise al G.S. di 2° Grado, che si pronunciò nei termini sopra visti. Ma non v'è dubbio che l'inosservanza dei provvedimenti e delle procedure formali richieste dalla norma citata, inficia la ritualità della delibera provocata dall'intervento presidenziale, la quale deve dunque essere annullata da questa C.A.F., ripristinandosi quella del Giudice Sportivo di prime cure. Accogliendosi in tal senso l'appello di parte, deve disporsi la restituzione della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal G.S. S. Miniato di Siena, annulla l'impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice Sportivo che disponeva la ripetizione della suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.
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