F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 5/C Riunione del 18 Settembre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. PASSIGNANESE AWERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 29.11.2001 INFLITTA AL CALCIATORE ARCALENI FABIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 30 del 16.1.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 5/C Riunione del 18 Settembre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. PASSIGNANESE AWERSO LA SANZIONE DELLA SOUALIFICA FINO AL 29.11.2001 INFLITTA AL CALCIATORE ARCALENI FABIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 30 del 16.1.1997) II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Umbria, letto il referto del Direttore di gara relativo all'incontro Pierantonio/Passignanese, disputato per il Campionato di 1a Categoria il 23.11.1996, squalificava fino al 29.11.2001 il calciatore Arcaleni Fabio dall'U.S. Passignanese, perchè questi "al termine della gara, avvicinatosi all'arbitro, lo apostrofava ripetutamente con epiteti oltremodo offensivi e lo colpiva con un violento Calcio al polpaccio della gamba destra provocandogli forte dolore" (Com. Uff. n. 23 del 28 novembre 1996). Avverso la predetta decisione proponeva reclamo davanti alla competente Commissione Disciplinare I'U.S. Passignanese chiedendo l'annullamento della squalifica. 11 calciatore Arcaleni, sosteneva la reclamante, non poteva essere stato I'autore del grave gesto di violenza, perchè lo stesso, infortunatosi nel corso del primo tempo, era rimasto ai bordi del campo con una borsa di ghiaccio sulla gamba e alla fine dell'incontro era stato anche salutato dal Direttore dì gara che si era informato del suo stato di salute. L'Arcaleni, precisava la reclamante, aveva indossato solo la parte superiore della tuta, rimanendo per il resto in pantaloncini di giunco, non 5i era cambiato e, quindi, non poteva essere individuato come colui che aveva colpito il Direttore di gara che, secondo quanto da questi riferito, si era "cambiato": La Commissione Disciplinare, ascoltato il Direttore di gara, che confermava integralmente quanto deferito nel rapporto, respingeva il reclamo, rilevando, tra l'altro, che la versione contenuta nel referto non era in contrasto con quanto affermato dalla reclamante, in quanto.era ben possibile che I'Arcaleni, anche se si trovava all'esterno degli spogliatoi al termine della gara, aveva avuto tutto il tempo di entrare nello stesso, nonostante l'infortunio, mentre l'arbitro rientrava dal terreno di giunco (Com. Uff. n. 30 del 16 novembre 1997). Ha proposto appello in questa sede I'U.S. Passignanese, ribadendo la propria tesi circa l'estraneità dell' Arcaleni e sostenendo che a colpire il Direttore di gara è stato il calciatore Bottini Lorenzo e non l'incolpato. Con Ordinanza pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 231C - Riunione del 7.3.1977, la C.A.F. ha sospeso il procedimento di appello e emesso gli atti all'Ufficio Indagini per accertamenti. Le indagini esperite, a parte le dichiarazioni dei dirigenti dall'U.S. Passignanese, favorevoli alla versione dei fatti prospettata dall'appellante, non ha comportato l'acquisizione di nuovi utili elementi se non una nuova conferma dell'accaduto e dell'individuazione dell'Arcaleni come responsabile del fatto da parte del Direttore di gara. Ha rilevato il Direttore di gara che "nel deostruire i fatti accaduti, ricordo che I'Arcaleni, con la giacca della tuta e i pantaloncini (non ricordo se zoppicasse o meno), mi venne incontro e mi dette la mano imprecando. lo proseguii verso gli spogliatoi, ma la porta non si aprì subito; mentre armeggiavo sulla serratura ho sentito il colpo alla gamba, mi sono girato e ho visto I'Arcaleni, o meglio la persona che poco prima mi aveva dato la mano ed aveva la giacca della tuta". La decisione della C.A.F., pertanto, non può che fondarsi sugli elementi di fatto più volte confermati dal Direttore di gara, che oltretutto collimano, in alcuni profili, con gli stessi elementi prospettati dalla reclamante (il calciatore che ha colpito l'arbitro era vestito con la giacca della tuta e portava ancora i pantaloncini). La decisione dei primi due giudici deve, pertanto, essere confermata. La tassa di reclamo, di conseguenza, deve essere incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F respinge l'appello come sopra proposto dell'U.S. Passignanese di Passignano sul Trasimeno (Perugia) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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