F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 19/C Riunione del 19 Febbraio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. RAMNZZANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CANOSCIO/RAMAZZANO DEL 13.12.1997. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 27 del 15.1 .1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 19/C Riunione del 19 Febbraio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. RAMNZZANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CANOSCIO/RAMAZZANO DEL 13.12.1997. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 27 del 15.1 .1998) L'A.S. Ramazzano, in riferimento alla gara Canoscio/Ramazzano disputata il 13.12.1997, proponeva reclamo dinanzi là Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria avverso la decisione del Giudice Sportivo, riportata nel C.U..n. 20 del 17.12.1997, con la quale omologava la gara e squalificava per quattro gare il calciatore Zerbini Regini Diego. La società reclamante, sostenendo che il proprio calciatore Sonaglia Marco era stato colpito, chiedeva che venisse accertata l'anzidetta aggressione ad opera di sostenitori della società avversaria; che venisse dichiarata la responsabilità oggettiva della società avversaria e ridotta la squalifica del calciatore Zerbini. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata nel C.U. n. 27 del 15 gennaio 1998, respingeva il reclamo confermando "integralmente" l'impugnata decisione del Giudice Sportivo. Contro tale decisione ricorre ora a questa C.A.F. l'A.S. Ramazzano che ribadisce le argomentazioni in precedenza svolte ed insiste nelle conclusioni già rappresentate, che ovviamente non concernono la squalifica del calciatore Zerbini. Ai sensi dall'art.. 37 C.G.S., i ricorsi avverso la regolarità delle gare devono éssere preannunciati al Giudice Sportivo entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferiscono. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse entro il settimo giorno successivo a quello dello svolgimento della,gara stessa. Ora, al di là delle particolarità che caratterizzano la vicenda in esame, è incontestabile ih punto di fatto che l'A.S. Ramazzano non ha fatto seguire al telegrafico preannuncio di reclamo le motivazioni dello stesso. Sul piano obiettivo dei fatti è evidente quindi che non esisteva un atto idoneo ad attivare la procedura contenziosa, sicché dovendo il relativo profilo rilevarsi d'ufficio, la Commissione Disciplinare doveva rilevare l'inammissibilità del reclamo proposto dall'A.S. Ramazzano e, quindi, - contrariamente a quanto ha fatto - non entrare nell'esame del merito del reclamo medesimo. Da quanto sopra consegue che la decisione impugnata deve essere annullata senza rinvio per l'inammissibilità del reclamo proposto dalla società. Per questi motivi la C.A.F., pronunciando sull'appello come innanzi proposto dall'A.S. Ramazzano di Ramazzano (Perugia), annulla senza rinvio, ai sensi dall'art. 27 n. S C.G.S., l'impugnata delibera, stante l'inammissibilità del reclamo de1.24.12.1997 proposto dall'A.S. Ramazzano alla detta Commissione avverso la regolarità della suindicata gara. Dispone l'incameramento della tassa versata.
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