F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 12 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. CASA DEL DIAVOLO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.1998 E DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2000, INFLITTE RISPETTIVAMENTE AL CALCIATORE CIBRUSCOLA FEDERICO ED AL DIRIGENTE CASCIARI CLAUDIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 28 del 22.1.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 12 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL G.S. CASA DEL DIAVOLO AVVERSO LE SANZIONI DELLA
SQUALIFICA FINO AL 31.12.1998 E DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.2000, INFLITTE
RISPETTIVAMENTE AL CALCIATORE CIBRUSCOLA FEDERICO ED AL DIRIGENTE
CASCIARI CLAUDIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Umbria - Com. Uff. n. 28 del 22.1.1998)
II G.S. Casa del Diavolo ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Umbria, di cui al C.U. n. 28 del 22 gennaio 1998.
II ricorso, relativo alle sanzioni inflitte al calciatore Cibruscola Federico ed al dirigente Casciari
Claudio (rispettivamente fino al 31.12.1998 e fino al 31.12.2000), non merita accoglimento, in
quanto le condotte violente ed oltraggiose dei. due tesserati, nei confronti del Direttore di gara,
risultano ampiamente dimostrate dagli atti ufficiali ed in particolare dalle precisazioni fornite alla
Commissione Disciplinare dall'arbitro.
Le sanzioni inflitte risultano congrue in relazione alla gravità dei fatti.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal G.S. Casa del Diavolo di
Perugia e dispone l'incameramento della tassa versata.
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