F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 5 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. BASTARDO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES BASTARDO/COSTANO DEL 23.3.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 47 del 30.4.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 5 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA S.S. BASTARDO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA
CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES BASTARDO/COSTANO DEL 23.3.1998 (Delibera
della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 47 del
30.4.1998)
La S.S. Bastardo ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare plesso il
Comitato Regionale Umbria, di cui al Com. Uff. n. 47 del 30 aprile 1998, che aveva respinto il suo
reclamo contro i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo presso il. Comitato Provinciale di
Perugia, di cui al Com. Uff. n. 37 del 26 marzo 1998, in relazione alla gara del Campionato
Provinciale Juniores, Bastardo/Costano del 23.3.1998 (perdita della gara con il punteggio di 1a 5;
obbligo a disputare n. 5 gare a porte chiuse; ammenda di L. 8.000.000; inibizione dei dirigenti:
Sereni Claudio fino al 30.6.2000; Rocchi Adrio fino al 30.6.1998; squalifica dei calciatori: Cerquini
Roberto fino al 27.3.2003; Vagnoli Mirko fino al 30.6.2000; Angelelli Diego fino al 31.12.1999;
Farchioni Giampaolo e Valeri Michele fino al 30.6.1999; Persichetti Francesco per n. 6 giornate e
Baciucco Leonardo per n. 5 giornate).
Impugna in questa sede l'appellante le sole sanzioni inflitte al dirigente Sereni Claudio ed ai
calciatori Angelelli Diego e Valeri Michele, nonché l'ammenda di L. 8.000.000 comminata ad essa
società, perché ritenute eccessive di talché ne richiede una congrua riduzione" che tenga presente
solo gli avvenimenti accaduti sul terreno di gioco", e, inoltre, per quanto concerne l'ammenda,
oltremodo rilevante, che tenga, altresì, conto della realtà economica in cui opera una società
dilettantistica.
L'appello merita accoglimento nei limiti qui di seguito specificati.
Ritiene questa Commissione, sulla scorta del circostanziato referto stilato dall'arbitro - che è stato
integralmente confermato in sede di audizione dinanzi la Commissione Disciplinare e che, come
noto, secondo il dettato regolamentare, ha valore di prova assoluta e privilegiata -, che i fatti
debbano considerarsi definitivamente accertati in tutta la loro reale gravità e violenza; ritiene,
inoltre, che le sanzioni irrogate ai suddetti tesserati Sereni, Angelelli e Valeri, debbano essere
confermate, in quanto del tutto congrue rispetto alla obiettiva consistenza e gravità degli episodi di
violenza loro rispettivamente ascritti.
Appare, invece, obiettivamente esagerata l'ammenda inflitta alla società (impugnabile solo in
quanto connessa con le altre più gravi sanzioni), ove si tenga obiettivamente conto della realtà in cui
operano e svolgono la loro attività le società dilettantistiche; si ritiene, pertanto, di ridurre
l'ammenda stessa a L. 2.000.000.
Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalla S.S.
Bastardo di Giano dell'Umbria (Perugia), conferma le sanzioni dell'inibizione del Sig. Sereni
Claudio fino al 30.6.2000; della squalifica dei calciatori Angelelli Diego e Valeri Michele,
rispettivamente fino al 31.12.1999 ed al 30.6.1999, nonché riduce la sanzione dell'ammenda inflitta
alla società, fissandola in Lire 2.000.000. Ordina la restituzione della tassa versata.
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