F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 7/C Riunione del 9 Ottobre 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. COLOGNA VENETA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPA ITALIA DILETTANTI COLOGNA VENETA/CGV TORRI DEL 31.8.1997, PER PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 10 del 11.9.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 7/C Riunione del 9 Ottobre 1997 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.C. COLOGNA VENETA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
COPPA ITALIA DILETTANTI COLOGNA VENETA/CGV TORRI DEL 31.8.1997, PER
PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 10 del 11.9.1997)
A seguito di reclamo avanzato dalla Società C.G.V. Torri, che aveva denunciato l'irregolare
partecipazione all'incontro valido per la Coppa Italia Dilettanti disputato il 31.8.1997 con l'A.C.
Cotogna Veneta di tre calciatori di questa Società, la competente Commissione Disciplinare presso
il Comitato Regionale Veneto della L.N.D. infliggeva all'A.C. Cotogna Veneta la sanzione sportiva
della perdita della gara con il punteggio di 0-2.
La Società punita ha proposto appello a questo Collegio per chiedere il ripristino del risultato a lei
favorevole conseguito sul campo, facendo leva sul disposto dall'art. 9 comma 9 n. 1 C.G.S.: in
sostanza, l'appellante non contesta che i suoi calciatori fossero stati squalificati a seguito di gara del
Trofeo Regione Veneto disputata nella decorsa stagione sportiva, ma sostiene che la squalifica
doveva essere scontata in detta competizione, anche perché le modifiche apportate all'art. 12 comma
6 C.G.S. erano state pubblicate nel Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 8 del 4
settembre 1997, cioè in data successiva a quella della gara in contestazione.
L'appello non può trovare accoglimento.
La Commissione Disciplinare ha esattamente rilevato che con la modifica dall'art. 12 comma 6
C.G.S. si è stabilito che le sanzioni di squalifica non potute scontare nell'annata in cui sono state
irrogate devono esserlo in occasione delle prime gare ufficiali della stagione sportiva successiva,
non trovando più applicazione la distinzione prevista dell'art. 9 comma 9 n. 1 C.G.S..
La norma è stata introdotta dalla F.I.G.C. con il Comunicato Ufficiale n. 14/A pubblicato il 30
luglio 1997; da quel giorno le nuove disposizioni sono entrate in vigore con presunzione di
conoscenza per tutti coloro che sono sottoposti all'ordinamento federale, mentre nessun argomento
in contrario può essere desunto dalla successiva pubblicazione fattane per estratto nel Comunicato
Ufficiale del Comunicato Regionale Veneto; avente il solo fine di ricordare alle Società le
modifiche regolamentari già vigenti.
AI rigetto dell'appello consegue l'incameramento della tassa versata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dell'A.C. Cotogna Veneta
di Cologna Veneta (Verona) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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