F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 17/C Riunione del 5 Febbraio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. PIOVESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA “TROFEO VENETO” PIOVESE/TAGLIOLESE DEL 17.12.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 32 dell’8.1.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 17/C Riunione del 5 Febbraio 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. PIOVESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA "TROFEO
VENETO" PIOVESE/TAGLIOLESE DEL 17.12.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 32 dell'8.1.1998)
L'U.S. Piovese Calcio ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, di cui al C.U. n. 32 dell'8 gennaio 1998, con la
quale era stata dichiarato inammissibile il reclamo della stessa società avverso la delibera del
Giudice Sportivo, relativa alla partita Piovese/Tagliolese del 17.12.1997, di cui al C.U. n. 31 del 30
dicembre 1997.
La Commissione Disciplinare, infatti, aveva ritenuto che non fosse stato adempiuto l'obbligo di
trasmissione di copia del ricorso alla società controparte. L'U.S. Piovese Calcio ha invece
dimostrato,. esibendo in questa sede la
relativa cartolina A.R., di aver regolarmente trasmesso all'U.S. Tagliolese copia del reclamo con
raccomandata spedita in data 2.1.1998 e ricevuta il 5.1.1998, preceduta peraltro da telegramma di
preavviso..
L'appello deve, pertanto, essere accolto con conseguente annullaménto della delibera della
Commissione Disciplinare e rinvio degli atti alla stessa per nuovo giudizio.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dell'U.S. Piovese di
Piove di Sacco (Padova), annulla, ai sensi dell'ari: 27 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera, per
insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli. atti alla Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Veneto per l'esame di merito del reclamo proposto dalla società
appellante in data 2.1.1998 avverso la punizione sportiva di perdita però - 2 della suindicata
gara..Ordina la restituzione della tassa versata.
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