F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 20/C Riunione del 26 Febbraio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. UNION OUINTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPA ITALIA VIRTUS DAL COLLE/UNION OUINTO DEL 4.1.1998 (Delibera .della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 36 del 29.1.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 20/C Riunione del 26 Febbraio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. UNION OUINTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPA ITALIA VIRTUS DAL COLLE/UNION OUINTO DEL 4.1.1998 (Delibera .della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 36 del 29.1.1998) A seguito di opposizione proposta dalla Società Virtus Dal Colle B.V. avverso la validità della gara di Coppa Italia disputata il 4.1.1998 con I'A.S. Union Quinto, la competente Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto infliggeva all'U.S. Union Quinto la punizione sportiva della perdita della gara essendosi accertato che vi aveva preso parte il calciatore Marchetti Marco, squalificato per una giornata, come risultava dal Comunicato Ufficiale n. 31 pubblicato il 30 dicembre 1997. La Società punita ha appellato la decisione protestando la sua buona fede in quanto, dopo essere stata informata dal Comitato Regionale con telegramma del 27 dicembre che il calciatore era stato squalificato, si era astenuta dall'impiegarlo nella gara disputata il giorno successivo, ritenendo in tal modo di avere dato corso alla punizione, mentre lo aveva poi legittimamente schierato nella partita del 4 gennaio. II reclamo non può trovare accoglimento. Più volte questo Organo di giustizia ha ribadito il principio che le decisioni adottate nell'ambito federale, tra cui i provvedimenti disciplinari, si hanno per conosciute, con presunzione assoluta, e trovano applicazione dalla data della loro pubblicazione sui comunicati ufficiali. E' stato altresì costantemente affermato che, quando non sia espressamente prevista la comunicazione all'interessato, la trasmissione per telegramma o altro mezzo di comunicazione della notizia concernente un qualsiasi provvedimento costituisce mero atto di cortesia, come tale inidoneo a determinare qualsiasi effetto, anche di decorrenza di una sanzione inflitta, che a termini di regolamento si verifica solo con la pubblicazione sul comunicato ufficiale. La delibera della Commissione Disciplinare ha fatto corretta applicazione di tali insegnamenti, con opportuni richiami alle norme regolamentari in materia, e va pertanto confermata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Union Quinto di Quinto di Treviso ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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