F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 12 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. CURTAROLESE 97 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES CURTAROLESE 97/ARDISCI E SPERA DEL 10.1.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 37 del 5.2.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 12 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.C. CURTAROLESE 97 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES CURTAROLESE 97/ARDISCI E SPERA DEL
10.1.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com.
Uff. n. 37 del 5.2.1998)
L'U.S. Ardisci e Spera proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Veneto in ordine alla regolarità della gara Curtarolese/Ardisci e Spera, disputata per il
Campionato Provinciale Juniores il 10.1.1998 e terminata con il risultato di 2-0 per la squadra di
casa.
Rilevava la reclamante che alla predetta gara I'U.S. Curtarolese aveva fatto partecipare il calciatore
Bagarollo Enrico in posizione irregolare, in quanto colpito da squalifica.
La Commissione Disciplinare; rilevato che effettivamente il predetto calciatore era stato
squalificato, con squalifica a tempo, fino al 31 gennaio 1998, come disposto dal Giudice Sportivo di
2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e
riportato sul Comunicato Ufficiale n. 21 del 9 gennaio 1998, e che, pertanto, detto calciatore non
poteva partecipare alla gara del 10.1.1998, irrogava alla U.S. Curtarolese la punizione sportiva della
perdita della gara con il punteggio di 0 - 2, in applicazione dall'art. 7, comma quinto, del Codice di
Giustizia Sportiva (Comunicato Ufficiale n. 37 del 5 febbraio 1998).
Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede I'U.S. Curtarolese.
Sostiene, con un unico motivo di appello, la reclamante che il predetto calciatore milita, ed è stato
squalificato, nel Campionato Allievi provinciali, campionato le cui gare si svolgono sempre di
domenica e che, pertanto, poteva giocare, ancorchè squalificato, alla partita in contestazione,
giocata di sabato.
Deve in contrario osservarsi che il principio, desumibile dall'articolo al quale si richiama la
reclamante, vale per le squalifiche a giornate, che risultano collegate con le giornate del campionato
al quale si partecipa e comportano che il calciatore debba restare inattivo in quella giornata e non
nelle altre, non per le squalifiche a tempo che comportano la forzata inattività per tutti i giorni
compresi nel periodo di squalifica.
L'appello dall'U.S. Curtarolese, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente incameramento
della relativa tassa.
Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dell'A.C. Curtarolese 97
di Curtarolo (Padova) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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