F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 2 Aprile 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE GRASSI BRUNO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.8.1999 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 39 del 19.2.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 2 Aprile 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE GRASSI BRUNO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.8.1999 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 39 del 19.2.1998) L'atto di appello del calciatore Grassi Bruno, per il titolo in epigrafe, presentato dall'Avv. Mario Di Toro, sulla base di una delega alla difesa innanzi a questa C.A.F., è inammissibile. Secondo la costante giurisprudenza di questa Commissione infatti, va dichiarato inammissibile il reclamo non sottoscritto direttamente dall'interessato; è fatta salva, ovviamente, l'ipotesi-di atto presentato in forza di una procura speciale conferita con atto notarile; ma è da considerarsi non valida la semplice procura "ad lites" che non può univocamente interpretarsi come manifestazione di volontà diretta a far proprio il contenuto del mezzo di impugnazione proposto. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 23 n. 1 C.G.S., perché sottoscritto da persona non legittimata, l'appello come sopra proposto dal calciatore Grassi Bruno ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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