F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 19/C Riunione del 19 Febbraio 1998 IMPUGNAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI CALCIO A CINOUE VIAGGI CRIPTALIAENILLA CASTELLI CALCIO A 5 DEL 25.10.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia Com. Uff. n. 16 del 25.11.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 19/C Riunione del 19 Febbraio 1998
IMPUGNAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI CALCIO A CINOUE VIAGGI
CRIPTALIAENILLA CASTELLI CALCIO A 5 DEL 25.10.1997 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia Com. Uff. n. 16 del 25.11.1997)
All'esito della gara Viaggi Criptaliae/Villa Castelli Calcio a 5, disputata il 25.10.1997, nell'ambito
del Campionato di Calcio a 5 del Comitato Regionale Puglia, terminata col punteggio di 4 a 4, la
A.S. Villa Castelli Calcio a 5 proponeva rituale reclamo, adducendo che nell'occasione, nelle file
della squadra avversaria, era stato schierato il calciatore Indiveri Leonardo, in posizione irregolare.
La competente Commissione Disciplinare, ritenendo valida la gara, sul presupposto che il
calciatore, sebbene iscritto nella lista dei giocatori, non era stato utilizzato, con delibera pubblicata
sul Com. Uff. n. 16 del 25 novembre 1997, respingeva il reclamo.
Avverso tale decisione ha proposto appello il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ritenendo
non applicabili all'attività del Calcio a Cinque le motivazioni edotte dalla Commissione Disciplinare
e chiedendo che venga inflitta la punizione sportiva della perdità della gara alla Società Viaggi
Criptaliae,.in applicazione dall'art. 7 comma 5 C.G.S..
II gravame è fondato.
L'ultimo paragrafo del comma 5 dall'art. 7 C.G.S., infatti, prevede espressamente che "la posizione
irregolare dei calciatori di riserva, in violazione alle disposizioni contenute nelle Norme
Organizzative Interne della F.I.G.C., determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara
nel solo caso in cui ..., ovvero risultino inseriti nella. distinta presentata all'arbitro per le gare
dell'attività di Calcio a Cinque".
Nel caso in esame ricorrono i presupposti della posizione irregolare del calciatore é dell'inserimento
del medesimo nella distinta presentata all'arbitro e, pertanto, deve quindi applicarsi il disposto
dall'art. 7 comma 5 C.G.S. a carico della Società Viaggi Criptaliae, in relazione alla gara disputata
contro I'A.S. Villa Castelli il 25.10.1997.
Per i suesposti motivi Ia C.A.F., in accoglimento del reclamo come in epigrafe proposto dal
Presidente della L.N.D., annulla l'impugnata delibera, infliggendo all'A.S. Viaggi Criptaliae di
Grottaglie (Taranto) la punizione sportiva di perdita per 0-2 della suindicata gara.
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