F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 19/C Riunione del 19 Febbraio 1998 IMPUGNAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI CALCIO A CINOUE VIAGGI CRIPTALIAENILLA CASTELLI CALCIO A 5 DEL 25.10.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia Com. Uff. n. 16 del 25.11.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 19/C Riunione del 19 Febbraio 1998 IMPUGNAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI CALCIO A CINOUE VIAGGI CRIPTALIAENILLA CASTELLI CALCIO A 5 DEL 25.10.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia Com. Uff. n. 16 del 25.11.1997) All'esito della gara Viaggi Criptaliae/Villa Castelli Calcio a 5, disputata il 25.10.1997, nell'ambito del Campionato di Calcio a 5 del Comitato Regionale Puglia, terminata col punteggio di 4 a 4, la A.S. Villa Castelli Calcio a 5 proponeva rituale reclamo, adducendo che nell'occasione, nelle file della squadra avversaria, era stato schierato il calciatore Indiveri Leonardo, in posizione irregolare. La competente Commissione Disciplinare, ritenendo valida la gara, sul presupposto che il calciatore, sebbene iscritto nella lista dei giocatori, non era stato utilizzato, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 16 del 25 novembre 1997, respingeva il reclamo. Avverso tale decisione ha proposto appello il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ritenendo non applicabili all'attività del Calcio a Cinque le motivazioni edotte dalla Commissione Disciplinare e chiedendo che venga inflitta la punizione sportiva della perdità della gara alla Società Viaggi Criptaliae,.in applicazione dall'art. 7 comma 5 C.G.S.. II gravame è fondato. L'ultimo paragrafo del comma 5 dall'art. 7 C.G.S., infatti, prevede espressamente che "la posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione alle disposizioni contenute nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui ..., ovvero risultino inseriti nella. distinta presentata all'arbitro per le gare dell'attività di Calcio a Cinque". Nel caso in esame ricorrono i presupposti della posizione irregolare del calciatore é dell'inserimento del medesimo nella distinta presentata all'arbitro e, pertanto, deve quindi applicarsi il disposto dall'art. 7 comma 5 C.G.S. a carico della Società Viaggi Criptaliae, in relazione alla gara disputata contro I'A.S. Villa Castelli il 25.10.1997. Per i suesposti motivi Ia C.A.F., in accoglimento del reclamo come in epigrafe proposto dal Presidente della L.N.D., annulla l'impugnata delibera, infliggendo all'A.S. Viaggi Criptaliae di Grottaglie (Taranto) la punizione sportiva di perdita per 0-2 della suindicata gara.
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