F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 1/C Riunione del 2 Luglio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DELL’A.S. SPORTLAND F.C. CELANO E DEL CALCIATORE 9lACCIA GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 3.10.1999 INFLITTA A QUEST’ULTIMO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 66 del 4.6.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999
Comunicato ufficiale 1/C Riunione del 2 Luglio 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLI DELL'A.S. SPORTLAND F.C. CELANO E DEL CALCIATORE 9lACCIA GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 3.10.1999 INFLITTA A QUEST'ULTIMO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 66 del 4.6.1998)
L'A.S. Sportland FC. Celano ha inoltrato in data 11.6.1998 preannuncio di reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, di cui al C.U. n. 66 del 4 giugno 1998, relativa alla squalifica fino al 3.10.1999 inflitta al calciatore Ciaccia Giovanni.
Autonomo reclamo ha proposto, in data 16.6.1998, anche il succitato calciatore che ha richiesto una ulteriore congrua riduzione della squalifica (già ridotta dalla Commissione Disciplinare dal 31.5.2000 al 3.10.1999).
Entrambi gli appelli, che debbono essere riuniti per connessione, trattando lo stesso oggetto, sono inammissibili.
In particolare quello della A.S. Sportland FC. Celano in quanto non risultano inoltrati i motivi di appello e quello del Ciaccia, per intempestività, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., posto che l'appello risulta inoltrato in data 16.6.1998, oltre quindi i 7 giorni prescritti dalla richiamata norma, a fronte nella pubblicazione del Comunicato Ufficiale, riportante la decisione impugnata, avvenuta in data 4.6.1998.
Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dall'A.S. Sportland FC. Celano di Celano (L'Aquila) e dal calciatore Ciaccia Giovanni, così dispone:
- dichiara inammissibile l'appello dell'A.S. Sportland FC. Celano per omesso invio dei motivi di appello;
- dichiara inammissibile l'appello del calciatore Ciaccia Giovanni, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività.
- ordina incamerarsi le relative tasse.
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