F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 13 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. LANCIANO CLUB AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LANCIANO CLUB/SAN SALVO DEL 13.3.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 34 dell’1.4.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 30/C Riunione del 13 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. LANCIANO CLUB AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LANCIANO CLUB/SAN SALVO DEL 13.3.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 34 dell'1.4.1999) L'A.S. Lanciano Club proponeva reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica in esito alla gara Lanciano Ciub/San Salvo, disputata il 13.3.1999 per il Campionato Allievi Regionali e terminata con il risultato di 3-3. Deduceva la reclamante che la società avversaria aveva fatto partecipare alla predetta gara i calciatori Tomeo Michele, nato il 24.1.1983, Forte Alessio, nato il 15.4.1983, Sorgente Marco. nato il 3.6.1983 e Di Bartolomeo Roberto. nato il 25.5.1983, in posizione irregolare, in quanto detti calciatori avevano contratto tesseramento con vincolo biennale non consentito. avendo all'atto del tesseramento già compiuto il 14° anno di età, in base alla disposizione contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per la stagione 1998/1999, alla pagina 24, punto 10, per la quale "ai calciatori giovani in età dai 12 anni ai 14 anni non compiuti è data facoltà di assumere vincolo biennale per la società per la quale chiedono di essere tesserati o per fa quale sono già tesserati con vincolo annuale". La reclamante chiedeva, quindi, che alla società avversaria venisse irrogata la punizione sportiva della perdita della suindicata gara con il risultato di 0-2. II Giudice Sportivo di 2° Grado, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 1° aprile 1999, respingeva il reclamo, rilevando che il tesseramento dei predetti calciatori era stato contratto nel 1997, quando la disposizione invocata dalla reclamante non era ancora in vigore in quanto valevole solo per la stagione sportiva 1998/1999. Propone appello l'A.S. Lanciano Club rilevando l'erroneità della decisione. L'appellante obietta che una norma dall'identico tenore era già in vigore per la stagione sportiva 1997/1998. L'appello non merita accoglimento. E' sufficiente al riguardo rilevare che i predetti calciatori erano comunque tesserabili con cartellino del Settore Giovanile e che è pregnante la volontà di assumere il vincolo di tesseramento anche se espressa su modulo errato. L'appello, in conclusione, va respinto. La tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata. Per i suesposti motivi, la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalI'A.S. Lanciano Club di Lanciano (Chieti) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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