F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 35/C Riunione del 11 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PRESIDENTE DELEGATO DEL SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE A CALCIATORI DIVERSI IN RELAZIONE ALLA GARA S. FRANCESCO/S. EGIDIESE DEL 13.3.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 1° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 32 del 18.3.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 35/C Riunione del 11 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PRESIDENTE DELEGATO DEL SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE A CALCIATORI DIVERSI IN RELAZIONE ALLA GARA S. FRANCESCO/S. EGIDIESE DEL 13.3.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 1° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 32 del 18.3.1999) Con atto 5.5.1999 il Presidente Delegato del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ha proposto reclamo, ex art. 27 comma 2 lettera c) C.G.S.. avverso la decisione del Giudice Sportivo di primo grado in relazione ai provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei calciatori Crugnale Andrea, Santilli Andrea, Mammarella Simone, Spacone Cristian e Ieluzzi Michele della società San Francesco. I fatti ai quali la delibera impugnata ed il reclamo si riferiscono sono relativi alla gara S. Francesco/S.Egidiese del 13.3.1999 valevole per il Campionato Regionale Giovanissimi. AI termine della gara suddetta l'arbitro considerava espulsi i calciatori sopra menzionati per atteggiamenti minacciosi ed ingiuriosi nei confronti del Direttore di gara che era stato anche ripetutamente spintonato. L'appellante nei suoi motivi sostiene che la pena applicata non sarebbe proporzionata alla gravità dei fatti soprattutto perché "si tratta di giovanissimi la cui squadra è stata regolarmente sconfitta in casa per 3-1 e perché avvenuto a fine gara. Le doglianze non sono fondate. II Giudice di primo grado ha adottato sanzioni sulla base delle risultanze oggettive ed ufficiali differenziando la posizione del Crugnale e del Santilli da quella degli altri calciatori. La determinazione della sanzioni è conforme allo reale gravità degli addebiti coniestati ove si consideri, al riguardo, che due di essi (quel!i che hanno avuto la sanzione minore) non hanno spintonato l'arbitro, ma si sono limitati a minacciare il Direttore di gara. Pertanto, sul piano generale non può certo convenirsi con quanto dedotto dal ricorrente circa la incongruità delle sanzioni irrogate. In relazione a tutto quanto precede la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Presidente Delegato del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.
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