F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 37/C Riunione del 25 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PRESIDENTE DELEGATO DEL SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.1999 INFLITTA ALL’ALLENATORE AVIGLIANO ELIO (Delibera del Giudice Sportivo di 1° Grado presso il Comitato Regionale Basilicata del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 30 del 10.3.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999
Comunicato ufficiale 37/C Riunione del 25 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL PRESIDENTE DELEGATO DEL SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.1999 INFLITTA ALL'ALLENATORE AVIGLIANO ELIO (Delibera del Giudice Sportivo di 1° Grado presso il Comitato Regionale Basilicata del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 30 del 10.3.1999)
Con decisione pubblicata sul C.U. n. 30 del 10 marzo 1999, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata, in relazione alla gara Turrita Maratea/Bernalda del 28.2.1999, valevole per il Campionato Regionale Giovanissimi, infliggeva all'allenatore del Maratea, Avigliano Elio, la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività fino al 31.12.1999, per aver rivolto frasi ingiuriose al Direttore di gara e per aver colpito questi con un pugno.
Avverso questa decisione proponeva reclamo, ai sensi dall'art. 27, comma 2, lett. c) C.G.S., il Presidente Delegato per I'Attività Giovanile e Scolastica, deducendo che l'episodio addebitato all'Avigliano doveva considerarsi di notevole gravità, trattandosi di un allenatore di settore giovanile che dovrebbe svolgere funzione educativa e formativa dei giovani e chiedendo l'aggravamento della sanzione inflitta dal primo giudice. II reclamo è fondato e va accolto.
Risulta dagli atti ufficiali di gara che al 10° del primo tempo il Sig. Avigliano Elio, allenatore del Turrita Maratea, veniva allontanato dal campo per aver rivolto frasi gravemente ingiuriose nei confronti dell'arbitro. Prima di allontanarsi lo stesso Avigliano colpiva con un pugno alla mandibola il Direttore di gara, continuando a mantenere un atteggiamento aggressivo e minaccioso, venendo poi definitivamente allontanato dal campo per il fattivo intervento dei dirigenti delle due squadre.
II fatto, a giudizio di questa Commissione, si appalesa estremamente grave, sia per le sue connotazioni oggettive sia per la particolare qualifica rivestita dal suo autore. Si tratta infatti di un comportamento offensivo e minaccioso che ha avuto un lungo sviluppo temporale e che è culminato con un pugno sferrato alla mandibola destra dell'arbitro.
Tale comportamento, già di per sé rilevante, assume connotati ancor più gravi se si considera la qualifica di allenatore di una squadra giovanissimi rivestita nell'incontro dall'Avigliano. II Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica disciplina l'attività dei giovani calciatori, perseguendo finalità tecniche, didattiche e sociali per favorire il valore educativo della pratica sportiva.
In questo speciale contesto, trattandosi di giovanissimi che vanno iniziati alla sana pratica dello sport, tutti coloro che operano nel settore e, in particolar modo l'allenatore, dovrebbero fungere da esempio e svolgere un'azione educativa e formativa dei giovani calciatori, infondendo loro il rispetto delle regole e delle decisioni arbitrali. L'esempio negativo e fortemente diseducativo offerto platealmente in campo sotto gli occhi dei giovani calciatori posti sotto la sua guida, impongono una sanzione ben più afflittiva di quella inflitta dal Giudice Sportivo.
Sanzione equa e adeguata alla gravità dei fatti appare pertanto quella dell'inibizione per anni tre.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal Presidente Delegato del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, infligge al Sig. Avigliano Elio la sanzione dell'inibizione fino al 282.2002.
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