F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 17 Dicembre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. CROCE VALANIDI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CROCE VALANIDI/GIOIESE DEL 3.10.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 34 del 10.11.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 12/C Riunione del 17 Dicembre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. CROCE VALANIDI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CROCE VALANIDI/GIOIESE DEL 3.10.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 34 del 10.11.1998) L'A.C. Gioise produceva reclamo avverso il risultato della gara del Campionato di Promozione disputata il 3.10.1998 con I'A.S. Croce Valanidi, e conclusasi con il punteggio di 1-1, ponendo in evidenza l'irregolarità della partecipazione alla gara nelle file della squadra avversaria del calciatore Marchese Andrea squalificato sino al 30.9.1998, ed, altresì, per una giornata di gara per somma di ammonizioni ricevute nel corso del Campionato Allievi 1997/98, disputato nelle file della Pol. Libertas T. Maestreili. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria con decisione pubblicata nel C.U. n. 34 del 10 novembre 1998, irrogava alla società A.S. Croce Valanidi la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Contro tale decisione ricorre ora a questa C.A.F. la società A.S. Croce Valanidi la quale ribadisce la tesi già i precedenza espressa, secondo la quale la squalifica doveva essere scontata nel campionato di competenza, da intendersi cioè quello "Under 18" avendo superato i limiti di età previsti (anno 1981) per il Campionato Allievi, nel quale la squalifica stessa era maturata. Conclude chiedendo, con l'annullamento della decisione impugnata, il ripristino del risultato acquisito sul campo. II reclamo non merita accoglimento, risultando la decisione impugnata informata a criteri conformi ad un indirizzo ormai consolidato di questa Commissione. Ed invero, secondo principi pacifici nella giurisprudenza di questa C.A.F. nella interpretazione dell'art. 12 comma 6, ult. cpv., C.G.S., la squalifica, quando non poi) essere, come nella specie, scontata nel campionato di riferimento, deve essere scontata nella giornata in cui disputa la prima gara ufficiale la prima squadra della nuova società di appartenenza. Correttamente, quindi, è stato ritenuto nella decisione impugnata che il calciatore Marchese Andrea non aveva titolo a partecipare alla gara del 3.10.1998. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalI'A.C. Croce Valanidi di Reggio Calabria e dispone l'incameramento della tassa versata.
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