F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 14/C Riunione del 14 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. NUOVA DONNICI AVVERSO DECISIONE MERITO GARA NUOVA DONNICIIPRO COSENZA DEL 17.10.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 40 del 24.11.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 14/C Riunione del 14 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. NUOVA DONNICI AVVERSO DECISIONE MERITO GARA NUOVA DONNICIIPRO COSENZA DEL 17.10.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 40 del 24.11.1998) All'esito della gara Nuova Donnici/Pro Cosenza, disputata il 17.10.1998 nell'ambito del Campionato di 2° Categoria del Comitato Regionale Calabria, terminata col punteggio di 0 a 1, la Società Sportiva Nuova Donnici proponeva reclamo, adducendo che nell'occasione, nelle file della squadra avversaria, era stato schierato il calciatore Viola Paolo, in posizione irregolare. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 40 del 24 novembre 1998, dichiarava inammissibile il reclamo. Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale la S.S. Nuova Donnici, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione dell'incontro "a tavolino". II gravame non ha fondamento. Ed invero la S.S. Nuova Donnici notificava l'istanza introduttiva alla sua controparte. la società Pro Cosenza, presso la residenza anagrafica del Presidente di quel sodalizio anziché presso il recapito indicato dalla società stessa, violando così il principio del contraddittorio. L'impugnata decisione, in tali sensi motivata, appare quindi esente da censure. L'appello deve essere pertanto respinto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla S.S. Nuova Donnici di Cosenza e dispone l'incameramento della tassa versata.
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