F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 14/C Riunione del 14 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. BARONE 96 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BARONE 96/CAMPAGNELLA DEL 18.10.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Utt. n. 36 del 17.11.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 14/C Riunione del 14 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. BARONE 96 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BARONE 96/CAMPAGNELLA DEL 18.10.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Utt. n. 36 del 17.11.1998) II F.C. Barone 96 di Catanzaro Lido proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria avverso la regolarità della gara del Campionato Calabro di 2° Categoria Barone 96/Campagnella del 18.10.1998 per la presunta posizione irregolare dell'assistente arbitrale di Società, Comito Vincenzo, dirigente inserito nella tessera impersonale n. 01638 é tesserato quale calciatore per la S.S. Campagnella, e come tale aveva attivamente partecipato alla gara in qualità di diretto collaboratore dell'arbitro, costituendo quindi una terna arbitrale non idonea. La Commissione Disciplinare riteneva che il Comito Vincenzo era in possesso di tutti i requisiti previsti dall'Ordinamento federale e, pertanto, rigettava il reclamo (Com. Uff. n. 36 del 17 novembre 1998). II FC. Barone 96 avverso tale decisione ha adito questa Commissione d'Appello Federale, assumendo che il calciatore Comito Vincenzo era anche dirigente della S.S. Campagnella, e ciò in violazione dall'art. 21 n. 4 N.O.I.F., che vieta che i dirigenti possano essere tesserati quali calciatori. Tale violazione comporterebbe che è stato posto, nel caso in esame, a disposizione dell'arbitro "un soggetto con doppio tesseramento" e, quindi, si è costituita "una terna arbitrale non idonea" per responsabilità della società convenuta, alla quale va quindi attribuita la perdita della gara. Osserva questa Commissione che il reclamo non può trovare accoglimento. Invero l'attuale reclamante non può invocare l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara a carico della società antagonista perché, anche nell'ipotesi di un presunto doppio tesseramento, peraltro inesistente, sussiterebbe una infrazione all'utilizzo dell'assistente di parte dell'arbitro, che comunque avrebbe pur sempre titolo a svolgere tale funzione. Non risultando a carico del guardalinee, Sig. Comito Vincenzo, l'irrogazione di sanzioni impeditive allo svolgimento della funzione dirigenziale l'appello del F.C. Barone 96 deve essere respinto. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dal F.C. Barone 96 di Catanzaro ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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