F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 17/C Riunione del 4 Febbraio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. SAN LUCIDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN LUCIDO/TORTORA DELL’1.12.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria- Com. Uff. n. 51 del 4.1.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 17/C Riunione del 4 Febbraio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. SAN LUCIDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN LUCIDO/TORTORA DELL'1.12.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria- Com. Uff. n. 51 del 4.1.1999) All'esito della gara San Lucido/Tortora, disputata il 1° dicembre 1998 nell'ambito del Campionato Juniores del Comitato Regionale Calabria e terminato col punteggio di 3 a 2, la S.S. Tortora proponeva rituale reclamo, adducendo che nell'occasione, nelle file della squadra avversaria, era stato schierato il calciatore Mannarino Lucio che, non avendo ancora compiuto il quindicesimo anno di età, non aveva titolo per partecipare alla partita. II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 47 del 16 dicembre 1998, nell'accogliere il reclamo, infliggeva alla Fol. San Lucido la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2. La decisione veniva confermata dalla competente Commissione Disciplinare (Coni. Uff. n. 51 del 4 gennaio 1999). Propone appello dinanzi a questa Commissione Federale la Polisportiva San Lucido, adducendo che la contestata infrazione causa non già la punizione sportiva inflitta dai primi giudici, ma sanzioni diverse che salvaguardano il risultato della partita. II gravame è fondato. Ed invero il caso è espressamente previsto dell'art. 7 n. 6 C.G.S., ove è statuito che non comportano la punizione sportiva della perdita della gara, fatta salva l'ipotesi prevista dell'art. 34 comma 3 N.O.I.F, ma le sanzioni dell'ammenda a carico della società, dell'inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale, della squalifica a carico dei calciatori: a) le infrazioni ai divieti di prendere parte a più di una gara ufficiale nella stessa giornata e di prendere parte a gare di competizioni prima dell'età prevista per le competizioni stesse. Nella specie non può quindi dubitarsi che la partecipazione del calciatore Mannarino Lucio, di anni quattordici, sia stata irregolare (cfr. Com. Uff. n. 1 del 2.7.1998 del Comitato Regionale Calabria); ma è parimenti certo che essa non possa in alcun modo essere ricondotta, per la riportata previsione normativa, alle ipotesi sanzionatorie più gravi previste dal n. 5 dello stesso articolo 7 C.G.S.. Ed infatti il calciatore di età inferiore a quella prevista per la legittimità della sua partecipazione all'incontro si presume non possa, contravvenendo al divieto, alterare positivamente il potenziale atletico ed agonistico della squadra in cui milita; viceversa il calciatore di età superiore può accrescere, per ciò solo, la forza della sua compagine, ed è per questo che si fa rientrare tale ipotesi nella previsione dell'art. 7 n. 5 C.G.S.. Né sussiste, nel caso che occupa, l'ipotesi di cui all'art. 34 comma 3 N.O.I.F. Infatti tale norma, nel prevedere per i calciatori giovani, che abbiano compiuto il 15° anno di età, la possibilità di partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, subordina la partecipazione all'autorizzazione del Comitato Regionale competente e contempla, in danno della squadra che abbia schierato un giovane non autorizzato, la sanzione ex art. 7 n. 5 C.G.S.. Essa quindi disciplina i casi in cui il calciatore giovane (ed è tale chi abbia anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbia compiuto il 16° anno, cfr. art. 31 n. 1 N.O.I.F voglia prendere parte a gare ove il limite minimo sia di sedici anni, e quindi non certamente a gare giovanili, che richiedono, come si è visto, il diverso limite di quindici anni. L'appello deve essere quindi accolto. La C.A.F ritiene pertanto di dover annullare l'impugnata delibera e di ripristinare il risultato conseguito in campo dalle due squadre, rimettendo gli atti al Giudice Sportivo competente per la irrogazione delle sanzioni previste dell'art. 7 n. 6 lettera c) C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pol. San Lucido di San Lucido (Cosenza), annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 3 a 2 conseguito in campo nella suindicata gara. Manda al Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria per i provvedimenti disciplinari a carico della Pol. San Lucido ai sensi dell'art. 7 n. 6 lett.c) C.G.S.. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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