F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 6 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C.R. SAN GIOVANNELLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 10.2.2004 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. INFLITTA AL SIG. FRANCHINA ANTONIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n.82 del 24.3.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 6 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C.R. SAN GIOVANNELLO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 10.2.2004 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. INFLITTA AL SIG. FRANCHINA ANTONIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n.82 del 24.3.1999) II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria della Lega Nazionale Dilettanti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 69 del 10 febbraio 1999, infliggeva a Franchina Antonino, dirigente della Società A.C.R. San Giovannello, la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dall'art. 9 lett. e) C.G.S. fino al 10.2.2004, con richiesta al Presidente Federale perché venisse dichiarata, nei confronti dello stesso, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria della F.I.G.C.. La sanzione veniva inflitta "per comportamento reiteratamente offensivo nei confronti dell'arbitro, posto in essere durante la gara" Gallico/San Giovannello disputata il 7.2.1999 "e per averlo colpito con un pugno alla spalla provocandogli momentaneo dolore; per avere, mentre veniva allontanato, afferrato un pezzo di legno e tenuto un comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro; per avere, a fine gara, colpito violentemente ad una spalla l'arbitro con un bastone di legno causandogli fortissimo dolore; per avere reiterato il comportamento offensivo e minaccioso colpendo con pugni e calci la porta dello spogliatoio arbitrale e per aver fatto irruzione nello spogliatoio medesimo (veniva prontamente bloccato dal Commissario di campo e da giocatori del Gallico); per reiterato tentativo di colpire l'arbitro con un bastone di legno, non riuscito per l'intervento di propri dirigenti; per reiterato comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro mentre questi, scortato dai Carabinieri, si apprestava ad abbandonare l'impianto sportivo a bordo della propria autovettura" La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, con decisione di cui al Com. Uff. n.82 del 24 marzo 1999, rigettava il reclamo proposto dall'A.C.R. San Giovannello avverso la suddetta decisione, confermando la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Avverso quest'ultima decisione l'A.C.R. San Giovannello, nell'interesse di Franchina Antonino, proponeva appello deducendo a motivi: - la mancata audizione del Commissario di campo avanti la Commissione Disciplinare; - la mancata audizione in contraddittorio dell'arbitro; - la contraddittorietà di giudicato sulle medesime circostanze di fatto e ritrattazione del precedente referto da parte dell'arbitro nei confronti dei calciatore Pratticò Piero; - l'eccessività della pena inflitta. L'appello é infondato e va rigettato. Per quanto concerne la mancata audizione del Commissario di campo svanii la Commissione Disciplinare si rileva che, ai sensi dell'art.25 C.G.S., il rapporto dell'arbitro prevale su quello del Commissario di campo in relazione ai fatti contestualmente rilevati da entrambi, fatta eccezione per quanto attiene al comportamento del pubblico. Nel caso in esame il referto arbitrale è completamente esaustivo nella dettagliata descrizione dei fatti che hanno visto protagonista il Franchina. Altrettanto esaustivo é stato l'arbitro nella descrizione dei fatti nella sua audizione avanti la Commissione Disciplinare, pe~ cui non vi era, nel precedente grado di giudizio, alcuno spazio per integrare la conoscenza dei medesimi fatti attraverso l'audizione del Commissario di campo, le cui dichiarazioni non potevano comunque prevalere su quelle del Direttore di gara che hanno efficacia probatoria privilegiata. Con riguardo alla doglianza relativa alla mancata audizione dell'arbitro in contraddittorio con la parte, osserva questa Commissione che, per il combinato disposto degli arti. 25 n.1 e 26 n. 7 C.G.S., nei giudizi disciplinari sportivi per fatti inerenti ad una gara non può mai instaurarsi un contraddittorio in senso tecnico. tra l'arbitro e il soggetto sottoposto a giudizio. II motivo di gravame é pertanto destituito di qualsiasi fondamento giuridico e normativo. Del pari infondato é il motivo relativo alla presunta contraddittorietà del referto e delle dichiarazioni dell'arbitro, in :elezione alla posizione del calciatore Pratticò. Invero, l'arbitro dell'incontro, chiamato avanti la Commissione Disciplinare per meglio chiarire i fatti riportati nel referto, ha ridimensionato l'episodio di violenza addebitato al predetto calciatore, confermando, invece, in modo dettagliato tutta la dinamica dei fatti riferita al Franchina. Non si è trattato pertanto di sconfessione del primo referto arbitrale, ma soltanto di una precisazione dei fatti che è, poi. lo scopo precipuo della convocazione dell'arbitro vanti agli Organi di giustizia sportiva, secondo il disposto dei citati artt.25 e 26 C.G.S.. La circostanza che l'arbitro abbia diversamente valutato il caso del calciatore Pratticò, mantenendo invece ferma la descrizione dei fatti di violenza posta in essere dal Franchina, sta a significare l'esatto contrario di quanto ritenuto dall'appellante e cioè la ferma e coerente convinzione dell'arbitro stesso circa la effettiva dinamica dell'accaduto, che ha visto protagonista in negativo il dirigente del San Giovannello. Quanto, infine. alla natura e all'entità della sanzione inflitta. essa appare del tutto congrua rispetto alla estrema gravità dei fatti contestati. II Franchina, infatti, ha posto in essere una serie incredibile di violenze fisiche e verbali nei confronti dell'arbitro, iniziate al 30° del primo tempo. culminate a fine gara con una bastonata allo stesso arbitro e con una irruzione nel suo spogliatoio e terminate con un inseguimento a piedi dell'auto del Direttore di gara, quando questi si accingeva a partire per tornare a casa. Questo comportamento contrario a tutti i principi sportivi di lealtà, probità e correttezza, per la sua gravità e la pervicace reiterazione durante e dopo la gara, non può trovare alcuna giustificazione e tanto meno può legittimare la richiesta di riduzione della pena. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.C.R. San Giovannello di Reggio Calabria e dispone l'incameramento della tassa versata.
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