F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 20 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. SOVERATO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SOVERATO/REAL S. MARIA DEL 14.2.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 87 del 13.4.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 20 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. SOVERATO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SOVERATO/REAL S. MARIA DEL 14.2.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 87 del 13.4.1999) II Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro, con decisione pubblicata sul Com Uff. n. 36 del 24 febbraio 1999, decidendo sul reclamo proposto dall'A.C. Real S.Maria avverso l'omologazione del risultato della gara Soverato/Real S. Maria del 14.2.1999, infliggeva a11' U.S. Soverato la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, per aver violato quanto disposto dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria riportato sul Com. Uff. n. 2 del 3.7.1998 non avendo utilizzato alcun calciatore nato dal 1 ° gennaio 1980 in poi. Avverso tale decisione proponeva reclamo l'U.S. Soverato, eccependo in via preliminare che il reclamo proposto dell'A.C. Real S. Maria doveva ritenersi inammissibile, ai sensi dell'art. 23 C.G.S., in quanto genericamente indirizzato alla L.N.D. Comitato Provinciale e non specificatamente al Giudice competente e deducendo, nel merito, che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria non avrebbe reso obbligatorio l'impiego da parte delle società partecipanti al Campionato di 3' Categoria di uno o più calciatori nati dopo il 1° gennaio 1980. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 87 del 13 aprile 1999, respingeva il reclamo dall'U.S. Soverato, confermando la decisione di primo grado. Avverso quest'ultima decisione interponeva appello la Società Soverato, riproponendo gli stessi motivi già dedotti avanti la Commissione Disciplinare. L'appello è infondato e va respinto. Circa il primo motivo di doglianza si rileva in via di principio che, secondo consolidata e univoca giurisprudenza in materia di procedimento disciplinare sportivo, i reclami indirizzati per errore a giudice diverso da quello competente, se tempestivi e regolari per ogni altro verso. non sono mai inammissibili, ma determinano soltanto l'esigenza di una traslatio d'ufficio al giudice all'uopo deputato per essere sottoposti alla sua cognizione e decisione. Nel caso in specie, tuttavia, non si versa in questa ipotesi, in quanto il primo reclamo dall'A.C. Real S.Maria è stato presentato al Comitato Provinciale di Catanzaro, nella sede del Giudice Sportivo competente per il Campionato di 3° Categoria. Pur se mancante dell'intestazione formale "Giudice Sportivo, il reclamo è stato proposto nella sede dell'organo competente ed è quindi inconferente il richiamo all'art. 23 comma 5 C.G.S. In ogni caso l'atto ha raggiunto il suo scopo in quanto il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale adito è stato in grado di decidere regolarmente sul reclamo. Del pari infondato è il motivo di merito del gravame. Nel Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D. relativo alla stagione sportiva 1998/99, si stabilisce che i Comitati Regionali, in relazione alle gare dell'attività ufficiale svolta dalle società partecipanti ai Campionati di 3° Categoria, possono facoltativamente rendere obbligatorio l'impiego di uno o più calciatori nati dal 1° gennaio 1980 in poi. II Comitato Regionale Calabria, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 2 del 3.7.1998, ha esercitato la facoltà prevista dalla Lega Dilettanti, concernente il limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età, per il campionato 1998/99. Si legge, infatti, in detto comunicato, alla pagina 2/66: "II Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria, in relazione alla facoltà concessagli dalla Lega Nazionale Dilettanti con Comunicato Ufficiale n. 1, ha stabilito che nelle gare dell'attività ufficiale 1998/99, le società partecipanti al Campionato Dilettanti di 3° Categoria hanno l'obbligo di impiegare - sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti - almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1980 in poi. L'inosservanza della norma emanata in conformità alle disposizioni della Lega Dilettanti e pubblicata sul comunicato ufficiale del Comitato Regionale Calabria, comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 7 comma 5° del Codice di Giustizia Sportiva secondo il disposto dell'art. 34 bis delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. Per questo motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall 'U.S. Soverato di Soverato (Catanzaro) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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