F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 34/C Riunione del 4 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. GROTTERIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GROTTERIA/NUOVA BENESTARE DEL 28.3.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 97 del 4.5.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 34/C Riunione del 4 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. GROTTERIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GROTTERIA/NUOVA BENESTARE DEL 28.3.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 97 del 4.5.1999) II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria, in relazione agli episodi verificatisi in occasione della gara Grotteria/Nuova Benestare disputatasi il 28.3.1999 nell'ambito del Campionato di 2r Categoria. Girone F, rigettava il reclamo presentato dalla S.S. Grotteria, con il quale si era chiesta la "vittoria a tavolino" per presunti comportamenti irregolari ed intimidatori dei calciatori della società Nuova Benestare, e confermava il risultato conseguito sul campo di gara (Com. Uff. n. 34 del 14 aprile 1999). Avverso tale decisione proponeva reclamo la S.S. Grotteria, chiedendo nuovamente la "vittoria a tavolino" per presunti comportamenti irregolari ed intimidatori dei calciatori della società Nuova Benestare. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 97 del 4 maggio 1999, rigettava il predetto reclamo. Contro tale ultima decisione ricorre a questa C.A.F. la società Grotteria insistendo nella richiesta della "vittoria a tavolino" per presunti comportamenti irregolari ed intimidatori dei calciatori della società Nuova Benestare. II ricorso non può trovare accoglimento. II rapporto di gara ed il successivo referto arbitrale hanno valore di prova privilegiata nel giudizio sportivo. Da tali atti non emerge una situazione quale quella rappresentata dalla reclamante a sostegno della propria richiesta. La società d'altra parte, non porta elementi idonei a sminuire la percezione arbitrale dei fatti avvenuti in occasione della gara e che legittimino una riconsiderazione della decisione assunta nei precedenti gradi di giudizio, Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S Grotteria di Rosarno (Reggio Calabria) ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
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