F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 38/C Riunione del 30 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. NICOTERA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA PIZZOINICOTERA DEL 29.3.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Calabria del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 62 del 10.5.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 38/C Riunione del 30 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. NICOTERA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA PIZZOINICOTERA DEL 29.3.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Calabria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 62 del 10.5.1999) II Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia con il Com. Uff. n. 50 del 7 aprile 1999 infliggeva ai calciatori dell'A.S. Nicotera, Marra Daniele e Massara Antonio, la sanzione della squalifica fino al 7.4.2001 perché al termine della gara del Campionato Provinciale Allievi. disputata il 29.3.1999, insieme ad altri calciatori aggredivano l'arbitro, colpendolo con pugni e schiaffi. A seguito del reclamo proposto dalla societ8 Nicotera il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Calabria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con il Com. Uff. n. 62 in data 10 maggio 1999, riteneva di ridurre la squalifica inflitta ai suddetti calciatori, ma non indicava la nuova scadenza. Tale omissione veniva sanata con l'errata-corrige" sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 18 maggio 1999, fissando la scadenza della squalifica al 31.12.2000. Avverso tale decisione ha proposto appello a questa Commissione Federale la società A.S. Nicotera, con raccomandata spedita in data 27 maggio 1999, ed ha chiesto l'annullamento della suddetta punizione sportiva ed in subordine una sua ulteriore riduzione. II reclamo é inammissibile per non essere stato osservato il termine perentorio disposto dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S.. Tale norma impone, infatti, che il ricorso avverso le decisioni del Giudice Sportivo di 2° Grado deve essere proposto alla C.A.F. entro il settimo giorno dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale contenente il provvedimento che si intende impugnare. Nel caso in esame, occorre fare riferimento al Comunicato Ufficiale n. 62 del 10 maggio 1999 che ha statuito sulle richieste della società richiedente, mentre il: Comunicato n. 64. pubblicato il 18 maggio successivo, conteneva solo la correzione dell'errore commesso con la precedente decisione. Tale secondo comunicato, pertanto, non è idoneo a spostare il termine de! precedente comunicato. Si osserva, comunque, che il ricorso in esame risulta fuori termine anche con riferimento alla data di pubblicazione di quest 'ultimo comunicato. Per questi motivi la C.A.F dichiara inammissibile, ai sensi dell'ari. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, I'appello come sopra proposto dall'A.S. Nicotera di Nicotera (Vibo Valentia) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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