F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 15/C Riunione del 21 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. GIANNI BRERA CASERTA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS NAPOLI/G. BRERA CASERTA CALCIO DEL 18.10.1998 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 18 del 26.11.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999
Comunicato ufficiale 15/C Riunione del 21 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL G.S. GIANNI BRERA CASERTA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS NAPOLI/G. BRERA CASERTA CALCIO DEL 18.10.1998 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 18 del 26.11.1998)
L'A.S. Virtus Napoli proponeva reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica avverso il risultato della gara Virtus Napoli/Gianni Brera Caserta Calcio, disputata per il Campio nato Regionale Allievi il 18.10.1998 e terminata con la vittoria della squadra ospite per
5-0.
Deduceva la reclamante che alla predetta gara aveva preso parte nelle file dell' A.S. Gianni Brera Caserta Calcio il calciatore Sacchettino Antonio in posizione irregolare.
II Giudice Sportivo, sul rilievo che il predetto calciatore non risultava tesserato per alcuna società casertana e che a nulla rilevava che lo stesso fosse stato svincolato dalla S.S. Posillipo Napoli e che detta società fosse inattiva, accoglieva il reclamo e,per l'effetto, irrogava all'A.S. Gianni Brera Caserta Calcio la punizione sportiva della perdita della suddetta gara con il punteggio di 0-2 (Com. Uff. n. 18 del 26 novembre 1998).
Propone appello il G.S. Gianni Brera Caserta Calcio. L'appello può essere accolto.
Ed invero, osserva il Collegio che la disposizione contenuta nel comma 1 dell'art. 110 N.O.I.F. recita: "Nel caso in cui la società non prenda parte al campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l'affiliazione, i calciatori per la stessa tesserati, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, sono svincolati d'autorità. II provvedimento è pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe Professionistiche o dei Comitati competenti della Lega Nazionale Dilettanti".
Ad avviso del Collegio, la decorrenza dello svincolo di autorità, nei casi contemplati dalla disposizione ora riportata s'identifica con il momento in cui si determina l'inattività della società di appartenenza del calciatore per una delle cause indicate dalla disposizione stessa e cioè quando si sia chiusa l'iscrizione al campionato di competenza, senza che la predetta società abbia provveduto ad iscriversi o abbia già dichiarato la propria inattività, ovvero dal momento dell'atto in cui la società manifesta la sua volontà di ritiro o ancora dal provvedimento di esclusione della società dal predetto campionato o, infine, dal provvedimento di revoca dell'affiliazione della società stessa.
Si tratta, infatti, di momenti che seguono in modo irreversibile la decorrenza dell'inattività della società e che devono segnare, quindi, salvo l'eventuale ed eccezionale intervento del Presidente Federale, previsto dalla stessa disposizione in esame, anche il momento in decorrenza dello svincolo cd. di autorità.
La decorrenza di detto svincolo non può ricollegarsi, invece, alla pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento nel quale viene riportato l'elenco delle società inattive, trattandosi di provvedimenti la cui natura dichiarativa (di partecipazione) é palese, in quanto la norma già stabilisce direttamente il momento in cui si verifica l'inattività della società, al verificarsi, cioè, di una delle fattispecie da essa previste come già si è rilevato, e collega altrettanto direttamente all'inattività della società lo svincolo.
Ancorché la disposizione in esame parli di provvedimento, espressione che ordinariamente esprime un contenuto deliberativo o quanto meno un atto produttivo di effetti innovativi nell'ordine giuridico previgente, all'atto in parola deve riconoscersi, sotto quest'ultimo profilo, soltanto valore dichiarativo, se non di mera pubblicità, di effetti giuridici già prodotti, in modo automatico, al verificarsi di uno degli eventi presupposti dalla disposizione stessa.
Ciò senza dire che, qualora la decorrenza dello svincolo di autorità dovesse collegarsi al predetto provvedimento come ritenuto nella impugnata decisione della Commissione Disciplinare, si farebbe dipendere la liberazione di calciatori, da una società già inattiva, dal tempo che adopererebbe l'organo competente ad adottare il provvedimento relativo all'inattività della società e a pubblicarlo sul comunicato ufficiale, in contrasto con la lettera e con la logica della disposizione in parola, che non pone altri limiti alla liberazione di autorità del calciatore dal vincolo se non quello della certa inattività della società di apparenza.
Ciò stante, si rileva che la S.S. Posillipo Napoli è si stata dichiarata inattiva con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Campania n. 33 del 22.10.1998, ma l'inattività di detta società deve farsi decorrere quanto meno dal 4.10.1998, non essendosi iscritta né al campionato di competenza né ad alcuno dei campionati al quale poteva partecipare il calciatore Sacchettino in relazione all'età.
II predetto calciatore, pertanto, era libero di tesserarsi e il tesseramento con il G.S. Gianni Brera Caserta Calcio datato 22.10.1998 era regolare.
L'appello, in conclusione, deve essere accolto e, per l'effetto, deve ripristinarsi il risultato conseguito sul campo nella gara in questione.
La tassa di reclamo, di conseguenza, va restituita all'appellante.
Per i suesposti motivi, la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal G.S. Gianni Brera Caserta Calcio di Caserta, annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 0-5 conseguito sul campo nella suindicata gara. Dispone la restituzione della tassa versata.
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