F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 18 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. S. ANIELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOVANISSIMI S. ANIELLOIOLIMPIA S. ARPINO DEL 24.1.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per I’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 31 dell’11.2.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 18 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. S. ANIELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOVANISSIMI S. ANIELLOIOLIMPIA S. ARPINO DEL 24.1.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 31 dell'11.2.1999) La Società Olimpia S. Arpino proponeva reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica in ordine alla gara S. Aniello/Olimpia S. Arpino, disputata per il Torneo Giovanissimi Fascia B il 24.1.1999 e terminata con il risultato di 3-2 per la squadra di casa. Deduceva la reclamante che la Società avversaria aveva schierato il calciatore Di Somma Gabriele, che non aveva titolo a parteciparvi perché squalificalo per due giornate di gara, come risultava anche dal Comunicato Ufficiale n. 28 del 28.1.1999. II Giudice Sportivo di 2° Grado, affermando di avere effettuato accertamenti al riguardo e rilevato anche che la società S.S. S. Aniello aveva ritenuto, in modo furbesco, di poter schierare il predetto calciatore, ancorché squalificato, perché, per errore, tale squalifica era stata erroneamente riportata dal Comunicato Ufficiale n. 27 del 21.1.1999 riferito alla gara del 17.12.1998, accoglieva il reclamo e per l'effetto irrogava: a) alla S.S. S. Aniello, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2; b) all'allenatore di detta società, Sig. Gallo Antonio, e al dirigente accompagnatore, Sig. Porpora Giuseppe. della stessa società. l'inibizione fino al 31.3.1999; c) alla S.S. S. Aniello I'ammenda di L.150.000; (Com. Uff. n. 31 dell'11 febbraio 1999). Appella la S.S. S. Aniello deducendo l'erroneità della decisione. L'appello è fondato. Nella gara Polizia Municipale/S. Aniello del 17.1.1999 (e non del 17.12.1998) la S.S. S. Aniello aveva schierato due calciatori omonimi, Somma Gabriele, nato a Castellammare di Stabia il 9.1.1985, n° tessera 050238 e Di Somma Gabriele, nato a Castel lammare di Stabia il 17.3.1985, n° di tessera 050231. Nel corso della gara veniva espulso dal campo il calciatore Di Somma schierato con il n. 4, che nella distinta, è indicato con il n. tessera 050231. Alla gara con la Società Olimpia S. Arpino tale giocatore non ha partecipato. Alla stessa ha partecipato il Di Somma con il n. tessera 050238. Tali elementi che si desumono chiaramente dalle distinte relative alle due gare. avrebbero dovuto condurre il Giudice Sportivo alla reiezione del reclamo proposto dalla Olimpia S. Arpino perché alla gara in questione non aveva partecipato nessun calciatore in posizione irregolare. La decisione appellata va, pertanto, riformata e deve ripristinarsi il risultato conseguito sul campo nella gara in contestazione ed annullarsi tutte le altre sanzioni disposte dal Giudice Sportivo di 2° Grado. La tassa di reclamo, di conseguenza, va restituita all'appellante. Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S. S. Aniello di Gragnano (Napoli), annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 3-2 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina la restituzione della relativa tassa.
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