F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 8 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA SOCIETÀ CASALETTO CASELLE AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2002 INFLITTE AI CALCIATORI AMATO ANGELO, AMATO FRANCESCO E MONTESANO FRANCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 63 del 25.2.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 25/C Riunione del 8 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA SOCIETÀ CASALETTO CASELLE AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2002 INFLITTE AI CALCIATORI AMATO ANGELO, AMATO FRANCESCO E MONTESANO FRANCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 63 del 25.2.1999) La Società Casaletto Caselle ha proposto a questa Commissione d'Appello Federale ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, di cui al Com. Uff. n. 63 del 25 febbraio 1999, che ha respinto l'impugnazione da essa avanzata contro la delibera del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 18 del 21 gennaio 1999), che ha inflitto le sanzioni della squalifica fino al 30 giugno 2002 ai calciatori Amato Angelo, Amato Francesco e Montesano Franco per gli atti da loro commessi in danno dell'arbitro della gara del Campionato di 3' Categoria Casaletto Caselle/Celle, disputata il 17.1.1999. L'attuale reclamo è inammissibile per non essere stato osservato il termine di cui all'att. 27 comma 2 lett. a) C.G.S.. Tale norma dispone che fa richiesta telegrafica per ottenere la copia degli atti ufficiali deve essere inoltrata entro tre giorni dalla data di pubblicazione sul comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare. La decisione della Commissione Disciplinare contro cui la Società Casaletto Caselle reclama è stata pubblicata sul Comunicato in data 25.2.1999. mentre il telegramma, con il quale si richiede l'invio della copia dei documenti ufficiali è in data 8.3.1999 e, pertanto, oltre il suddetto termine di tre giorni. A seguito della dichiarazione di inammissibilità la tassa versata deve essere incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività della dichiarazione di reclamo con richiesta di copia degli atti ufficiali, l'appello come in epigrafe proposto dalla società Casaletto Caselle di Casaletto Spartano (Salerno). Dispone l'incameramento della tassa versata.
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