F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 25 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL G.S. RINASCITA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI RINASCITA/BARRESE ESTER DEL 14.2.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n, 37 del 18.3.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999
Comunicato ufficiale 26/C Riunione del 25 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL G.S. RINASCITA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI RINASCITA/BARRESE ESTER DEL 14.2.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n, 37 del 18.3.1999)
La Società Barrese Ester proponeva reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica in relazione alla gara del Campionato Allievi Regionali,Girone F, Rinascita/Barrese Ester disputata il 14.2.1999 e terminata con il risultato di 1-0 per la squadra di casa.
Rilevava la reclamante che nella distinta di gara relativa alla società G.S. Rinascita era indicato al numero 16 il calciatore Acampora Pasquale, nato il 15.12.1984, senza che a fianco di tale nominativo fosse segnato alcun documento di identificazione.
Sosteneva quindi la reclamante che, nella specie, non era possibile l'identificazione del calciatore che aveva preso parte alla gara. neppure, come dispone l'art.71 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., in sede di giudizio, non essendo stato presentato al Direttore di gara nemmeno il documento d'identificazione.
Chiedeva, pertanto, la reclamante che alla società avversaria venisse irrogata la punizione sportiva della perdita della gara in contestazione, in quanto alla stessa la società avversaria aveva fatto partecipare un calciatore non identificato, né identificabile.
II Giudice Sportivo di 2° Grado faceva propria la tesi della reclamante e, in accoglimento di tale lesi, ancorché il Direttore di Gara, chiamato a chiarimenti, aveva rilevato che la mancata indicazione nella distinta di gara del documento,con il quale aveva proceduto alla identificazione del calciatore Acampora era dovuta a semplice svista, infliggeva al G.S. Rinascita la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 (Com. Uff. n, 37 del 18 marzo 1999).
Propone appello il G.S. Rinascita che deduce I'erroneità della decisione e allega copia fotost2tica del cartellino del calciatore Acampora. II Direttore di gara ha affermato che !a mancata indicazione della tessera di riconoscimento è dovuta solo ad errore, non rilevato, per mera svista.
La gara non é stata certamente falsata da cale errore.
La C.A.F. ritiene, pertanto, che la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado debba essere riformata e, per l'effetto debba essere ripristinato il risultato conseguito sul campo nella gara in contestazione.
La tassa di reclamo di conseguenza, deve essere restituita all'appellante.
Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal G.S. Rinascita di Torre del Greco (Napoli), annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 1- 0 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina la restituzione della relativa tassa.
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