F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 28/C Riunione del 29 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. BOYS PARTENOPEI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARZANESE/B. PARTENOPEI DEL 7.2.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 70 del 18.3.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 28/C Riunione del 29 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. BOYS PARTENOPEI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARZANESE/B. PARTENOPEI DEL 7.2.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 70 del 18.3.1999) All'esito della gara Arzanese/Boys Partenopei, disputata il 7.2.1999 nell'ambito del Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Campania e terminata con il punteggio di 2 a 0, l'U.S. Boys Partenopei proponeva rituale reclamo adducendo che la partita non aveva avuto regolare svolgimento; in particolare l'istante denunciava che al termine del primo tempo, mentre i calciatori si dirigevano verso gli spogliatoi, un gruppo di sostenitori locali, valutabile nell'ordine di una trentina di persone era entrato nello spazio antistante gli spogliatoi ed aveva aggredito con pugni e calci alcuni suoi calciatori, cagionando lesioni personali al portiere Zitola Roberto; che quest'ultimo era stato ricoverato in ospedale; che era stato necessario sostituire sia lo Zitola che il calciatore Signoriello Marco, in preda ad una profonda crisi nervosa; che dopo un lungo intervallo la partita era stata ripresa, al fine soprattutto di evitare ulteriori spiacevoli conseguenze. Chiedeva pertanto l'aggiudicazione dell'incontro "a tavolino". II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 61 del 18 febbraio 1999, infliggeva alla società Arzanese la penalizzazione di tre punti in classifica e la squalifica dal campo di giuoco per una giornata, e rigettava il reclamo dall'U.S. Boys Partenopei. Avverso la delibera proponevano reclamo l'U.S. Arzanese e l'U.S. Boys Partenopei, ma la competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 70 del 18 marzo 1999, confermava la decisione del Giudice Sportivo. Propone appello l'U.S. Boys Partenopei, sostenendo che nell'occasione la gara non ebbe regolare svolgimento; reitera quindi la richiesta di aggiudicazione dell'incontro in applicazione dall'art. 7 C.G.S.. L'appello non ha fondamento. Ed invero, sì come risulta dalle concordanti dichiarazioni della terna arbitrale, ribadite in sede i chiarimenti, la gara ebbe un prosieguo regolare. I gravi episodi avvenuti nell'intervallo causarono quindi esclusivamente un'alterazione del potenziale atletico dall'U.S. Boys Partenopei che, secondo un'attenta lettura del novellato art. 7, 1° comma. 2a parte C.G.S., comporta non già la invocata sanzione della perdita della gara in danno dell'Arzanese, ma la inflitta sanzione della penalizzazione, nonché quella della squalifica del campo, attesa la gravità dell'accaduto. L'impugnata decisione, in tali sensi motivata, appare pertanto incensurabile. II rigetto dell'appello comporta l' incameramento delta tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'U.S. Boys Partenopei di Napoli e dispone l'incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it