F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 28/C Riunione del 29 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S.C. TORRIONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORRIONE/SPORTING BENEVENTO DEL 28.2.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n.37 del 18.3.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 28/C Riunione del 29 Aprile 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S.C. TORRIONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORRIONE/SPORTING BENEVENTO DEL 28.2.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n.37 del 18.3.1999) L'A.S.C. Torrione ha proposto reclamo a questa C.A.F. avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, di cui al Com. Uff. n. 37 del 18 marzo 1999, con la quale veniva rigettato il ricorso contro il giudizio di primo grado relativo alla gara Torrione/Sporting Benevento (sconfitta inflitta al Torrione per posizione irregolare del calciatore Gambino Fabrizio). II Giudice di secondo grado ha infatti ritenuto non accoglibile il ricorso perché non accompagnato dalla ricevuta, in originale, della raccomandata comprovante il contestuale invio di copia alla controparte, bensì solo da una fotocopia. Questa Commissione, al contrario, ritiene che il ricorso al Giudice Sportivo di 2° Grado sia stato ritualmente proposto, in quanto I'art. 37 n.1 C.G.S. nel prevedere che la ricevuta della raccomandata alla controparte deve essere allegata al ricorso, non esclude che tale ricevuta possa essere mandata in fotocopia. Che la raccomandata alla controparte fosse stata effettivamente inviata è dimostrato peraltro dal fatto che il FC. Sporting Benevento è stato posto in condizione di costituirsi e controdedurre. La decisione in esame va quindi annullata e gli atti vanno rimessi al giudice competente per il giudizio di merito. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'A.S.C. Torrione di Forio d'Ischia (Napoli), annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 27 n.5 C.G.S., per l'insussistenza dell'inammissibilità del reclamo in data 3.3.1999 proposto dall'A.S.C. Torrione, con rinvio degli atti al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per l'esame di merito. Ordina la restituzione della tassa versata.
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