F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 27 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. SCARIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SCARIO/CASALBUONO DEL 13.3.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n, 75 del 15.4.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 27 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. SCARIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SCARIO/CASALBUONO DEL 13.3.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n, 75 del 15.4.1999) La Pol. Scarto ha proposto a questa Commissione d'Appello Federale reclamo avverso il provvedimento della perdita della gara Scario/Casalbuono, disputata il 13 marzo 1999, con il punteggio di 0-2, inflitto dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 75 del 15 aprile 1999, per la partecipazione in posizione irregolare del calciatore La Terza Franco, il quale risultava tesserato per essa società nello stesso giorno della disputa della suddetta gara. La reclamante ha motivato che con il Com. Uff. n. 108/A il Consiglio Federale, nella riunione del 4 giugno 1998, ha disposto che la decorrenza del tesseramento è "ad ogni effetto" dalla data di invio della raccomandata all'Organo federale competente. La società U.S. Casalbuono ha controdedotto sostenendo che l'utilizzo del calciatore deve avvenire, invece, dal giorno successivo alla richiesta di tesseramento, come è disposto dalle Carte Federali per tutte le decorrenze. Ritiene questa Commissione che la tesi della reclamante non ha fondamento. Ed invero, la disposizione dall'art. 39 n. 3 delle N.O.I.F. si riferisce alla decorrenza della validità del tesseramento e non a quella dell'utilizzazione del calciatore. Infatti, dell'art. 61 n. 5 delle suddette N.O.I.F si argomenta che il calciatore può essere utilizzato nel caso che la società lo abbia tesserato nel giorno precedente alla gara mediante la relativa richiesta. II richiamo fatto dalla societ8 alla disposizione contenuta nel Com. Uff. n. 108/A non ha pregio, poiché, essa è soltanto esplicativa della norma dell'art. 39 n. 3 delle N.O.I.F. e nessuna modifica ha apportato alla disposizione successiva dall'art. 61 n. 5. II reclamo va, pertanto, respinto e la tassa va incamerata. Per questi motivi, la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Scario di Scario (Salerno) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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