F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 27 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. D.L.F. SAPRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA D.L.F. SAPRI/LIBERTAS SALA C. PARMA DEL 15.11.1998 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 46 del 22.4.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 27 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA POL. D.L.F. SAPRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA D.L.F. SAPRI/LIBERTAS SALA C. PARMA DEL 15.11.1998 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 46 del 22.4.1999) La Pol. D.L.F. Sapri in data 2.3,1999 proponeva reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica avverso la regolarità della gara disputata contro la società Libertas Sala Consilina Parma il 15.11,1998 a Torre Orsaia, perché nella distinta della gara della società avversaria al calciatore De Nigris Alessandro era stata attribuita una data di nascita diversa da quella risultante dal certificato di nascita che esibiva. II Giudice Sportivo rilevava che al reclamo non era stata allegata la ricevuta della raccomandata comprovante il contestuale invio di copia del reclamo alla società controparte. Pertanto, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 46 in data 22 aprile 1999, rigettava il reclamo (rectius inammissibile). La Pol. D.L.F Sapri ha adito questa Commissione d'Appello Federale ed ha allegato la suddetta ricevuta della raccomandata n. 30385 del 2 marzo 1999, spedita alla società Libertas Sala Consilina Parma ed ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata con il rinvio degli atti processuali al Giudice di 2° Grado per l'esame di merito. Questa Commissione osserva che la società ha offerto la prova dell'insussistenza della dichiarata inammissibilità. Tuttavia, il reclamo proposto a questa Commissione non può essere accolto sussistendo altro motivo di inammissibilità. La società reclamante non ha infatti osservato il termine di cui all'art. 37 n. 3 C.G.S. e cioè non ha inoltrato il reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado entro il trentesimo giorno dalla data di svolgimento della gara, alla quale avrebbe preso parte il calciatore in posizione irregolare. Tale motivo di inammissibilità non consente il rinvio al primo Giudice, come contemplato dell'art. 27 n. 5 C.G.S., Va disposto l'incameramento della tassa. Per questi motivi, la C.A.F., decidendo sull'appello come innanzi proposto dalla Pol. D.L.F Sapri di Sapri (Salerno), annulla senza rinvio, ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S.. l'ipugnata delibera, per tardività del reclamo in data 9.3.1999 della società appellante dinanzi al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dispone incamerarsi la tassa versata.
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