F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 27 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. ANGRI 1927 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ANGRI 19271REAL PAGANESE DELL’11.4.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 85 del 6.5.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 27 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. ANGRI 1927 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ANGRI 19271REAL PAGANESE DELL'11.4.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 85 del 6.5.1999) II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania, esaminati i referti dell'arbitro dei due assistenti del Direttore di gara e i rapporti dei due Commissari di campo relativi alla gara Angri 1927/Real Paganese, disputata I'11.4.1999 per il Campionato di Eccellenza, rilevava che: - la gara era iniziata con 5' di ritardo perché sostenitori della società locale erano entrati nel recinto di gioco per collocare striscioni di incitamento per la propria squadra e si erano allontanati solo dopo l'intervento dei dirigenti e del capitano della U.S. Angri 1927; - che, al 15' del primo tempo, prendevano posto nel settore dello stadio loro riservato i sostenitori della squadra ospitata i quali, fatti oggetto di urla e gesti di scherno, iniziavano un fitto lancio di grosse pietre e di bengala, colpendo anche un assistente del Direttore di gara, fortunatamente senza conseguenze; - che lo scontro tra le due tifoserie. con il sopraggiungere di altri sostenitore dall'A.C. Real Paganese, si intensificava con fitti lanci di pietre, biglie di ferro, pertardi e bombe carta; - che un grosso petardo scoppiava ai piedi di uno dei Commissari di campo che perdeva conoscenza e doveva essere trasportato nel vicino Ospedale di Scafati per essere sottoposto alle necessarie cure; - che il Direttore di gara, per consentire che venissero apprestati i primi soccorsi al Commissario di campo, sospendeva l'incontro; - che, a questo punto, centinaia di sostenitori dell'U.S. Angri 1927 si avvicinavano al settore riservato ai tifosi ospiti, continuando a lanciare oggetti vari e pietre, di tal che il Direttore di gara, verificato il progressivo deterioramento della situazione, decideva di far rientrare negli spogliatoi i suoi assistenti e le due squadre, anche su suggerimento del responsabile dell'ordine pubblico; - che, dopo 50', il Direttore di gara constatava che la situazione non era migliorata e che, anzi, continuavano gli scontri tra le due tifoserie anche all'esterno dello stadio, a stento disperse dalle Forze dell'Ordine, di tal che decideva di sospendere definitivamente l'incontro; - che i dirigenti dall'U.S. Angri 1927 facevano rilevare al Direttore di gara che i servizi igienici dello stadio erano stati divelti dai sostenitori dall'A.C. Real Paganese per essere usati come oggetti da scagliare contro i tifosi avversari; - che, infine, sedati gli incidenti, gli ufficiali di gara potevano lasciare lo stadio accompagnati dalle Forze di Polizia e che l'auto su cui avevano preso posto il Direttore di gara e i suoi assistenti veniva colpita da una pietra nell'attraversamento del centro di Angri senza tuttavia subire danni. Per questi fatti il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 15.4.1999, ritenendo la responsabilità oggettiva delle due società, irrogava all'A.C. Real Paganese la squalifica del campo per due giornate di gare e un'ammenda di L. 2.000.000 e all'U.S. Angri 1927 la squalifica del campo per una giornata e lammenda di L. 1.500.000. Proponeva reclamo alla competente Commissione Disciplinare I'U.S. Angri 1927 deducendo che il comportamento dei propri sostenitori trovava giustificazione negli atti provocatori della tifoseria avversaria e sostenendo che le sanzioni non erano state graduate in relazione alle responsabilità gravanti sulle due tifoserie, ma il reclamo veniva respinto con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 82 del 29 aprile 1999. Propone appello in questa sede l'U.S. Angri 1927. L'appello va rigettato, risultando infondati i due motivi addotti dall'appellante (oltretutto diversi da quelli proposti nel precedente grado di giudizio). Con il primo, l'appellante sostiene che la decisione del Giudice Sportivo sarebbe illegittima perché pronunciata senza attendere il suo reclamo preannunciato telegraficamente come previsto dall'art. 18 del Codice di Giustizia Sportiva. Osserva la C.A.F. che la fattispecie concretizza l'ipotesi tipica del procedimento che il Giudice Sportivo instaura d'ufficio, e non su reclamo di parte, ai sensi del citato art. 18, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva che fonda esclusivamente "sui rapporti dell'arbitro, dei guardalinee e dell'eventuale commissario di campo e che, pertanto sotto il profilo denunciato, la decisione del primo giudice è immune da censure. Con il secondo motivo di appello, la reclamante deduce che la responsabilità per la mancata disputa della gara deve essere addossala esclusivamente ai sostenitori dell'A.C. Real Paganese. Prima dell'ingresso di detti sostenitori nello stadio, cioè nei primi quindici minuti della gara, nulla infatti era accaduto. I sostenitori dall'A.C. Real Paganese hanno iniziato a lanciare corpi contundenti contro la tifoseria avversaria inducendo la loro reazione e, quindi, è stato il loro comportamento iniziale a creare le condizioni che hanno indotto l'arbitro a sospendere la gara. La responsabilità è quindi oggettivamente imputabile solo all'A.C. Real Paganese che, conseguentemente, deve essere sanzionata con Ia punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. È sufficiente a respingere detto motivo la sola descrizione dei fatti contenuta nei rapporti degli ufficiali di gara, dai quali emergono con chiarezza anche il diverso grado di responsabilità delle due società. Queste trovano riscontro anche nella graduazione delle sanzioni. L'appello dall'U.S. Angri 1927, come già rilevato, va quindi respinto. La tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dell'U.S. Angri 1927 di Angri (Salerno) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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