F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 17 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE MERCALDO GENNARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 30.6.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 88 del 13.5.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 36/C Riunione del 17 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE MERCALDO GENNARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 30.6.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 88 del 13.5.1999) I calciatori Cesare Giovanni e Mercaldo Gennaro dall'A.C. Airola hanno proposto separati appelli avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, di cui al Com. Uff. n. 88 del 13 maggio 1999, con la quale, in parziale accoglimento dei rispettivi reclami, venivano ridotte le squalifiche loro irrogate dal Giudice Sportivo - fino al 5.3.2002 al Cesare per ingiurie e minacce all'arbitro, nonché per averlo colpito con calci e pugni; fino al 5.9.2002 al Mercaldo per aver colpito l'arbitro al volto con il pallone per averlo minacciato nonché aggredito con calci e pugni (Com. Uff. n. 72 dell'1 aprile 1999) - rispettivamente fino al 31,12.2000 ed al 30.6.2001. Gli appelli posson essere trattati congiuntamente, riguardando entrambi episodi verificatisi nella gara Airola/Castelvenere del 6.3.1999. Ritiene questa Commissione che gli appelli non possono essere accolti in quanto nessun elemento nuovo di rilievo viene addotto dagli interessati, che non fosse già noto alla Commissione di secondo grado che proprio in considerazione degli argomenti portati dai ricorrenti, (in particolare l'accertata diversa posizione dei protagonisti) ha ritenuto di ridurre congruamente le sanzioni già inflitte dal giudice di prima istanza. Le sanzioni stesse, così ridotte, appaiono equamente commisurate alla gravità dei fatti e non suscettibili di ulteriore riduzione. Per i suesposti motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come in epigrafe proposti dai calciatori Cesare Giovanni e Mercaldo Gennaro, li respinge ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it