F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 37/C Riunione del 25 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. MILAN SANNIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA COPPA CAMPANIA AMATORI REAL SALUTE/MILAN SANNIO DELL’8.5.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 90 del 27.5.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 37/C Riunione del 25 Giugno 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. MILAN SANNIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA COPPA CAMPANIA AMATORI REAL SALUTE/MILAN SANNIO DELL'8.5.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 90 del 27.5.1999) L'A.C. Milan Sannio ha proposto appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, di cui al Com. Uff. n. 90 del 27 maggio 1999, con la quale, in rigetto del suo reclamo, veniva confermata la punizione sportiva di perdita per 0 - 2 della gara Real Salute/Milan Sannio del 27.5.1999, valevole per la Coppa Campania Amatori, inflittale dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 89 del 20 maggio 1999) a seguito della mancata disputa della gara medesima per assenza di entrambe le squadre. L'appello è inammissibile. in quanto, trattandosi di gara per l'attività amatoriale, ai sensi dall'art. 35 n. 4 bis C.G.S., è esclusa l'impugnazione avverso le decisioni di carattere tecnico-disciplinare in ordine alla regolarità ed allo svolgimento delle gare per l'attività ricreativa ed amatoriale. La tassa di reclamo non può essere restituita, così come richiesto, benché la ricorrente abbia subito informato la Commissione del suo errore, ma va incamerata in ossequio all'art. 23 n. 9 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4 bis C.G.S., l'appello come sopra proposto dell'A.C. Milan Sannio di Benevento ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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