F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 4/C Riunione del 17 Settembre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’ALLENATORE CURINI UGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 6.12.2002, CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 24 dell’ 8.1.1998)

Comunicato ufficiale 4/C Riunione del 17 Settembre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'ALLENATORE CURINI UGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 6.12.2002, CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 24 dell' 8.1.1998) L'arbitro della gara Cavriago/Campeginese, in programma il 7.12.1997 nell'ambito del Campionato di 1a Categoria del Comitato Regionale Emilia-Romagna; riferiva nel proprio rapporto di aver dovuto sospendere l'incontro tra il primo ed il secondo tempo perché era stato brutalmente aggredito e percosso da alcuni dirigenti e dal tecnico della società ospitante, Curini Ugo. II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 22 del 18 dicembre 1997, tra l'altro, infliggeva a Curini Ugo l'inibizione fino al 6.12.2002, con la proposta di preclusione.alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 24 dell'8 gennaio 1998, respingeva il reclamo del Curini. Avverso tale decisione propone appello l'allenatore, protestando la propria estraneità ai fatti. L'impugnazione non ha fondamento. Ed invero l'arbitro, interrogato a chiarimenti, ha confermato l'identificazione del Curini quale autore di più atti di violenza in suo danno, quali minacce, spinte e ripetuti calci, compiuti in campo e, durante l'intervallo, negli spogliatoi. Non soccorrono altresì elementi per potere in qualche modo ridurre l'entità della sanzione, che appare adeguata e proporzionata alla gravità delle commesse azioni. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'allenatore Curini Ugo e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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